Paga l'Imu l'ente ex proprietario dell'immobile dismesso se continua a gestirlo per scopi istituzionali
Nonostante la proprietà del bene sia ormai riferibile alla società vettore e/o al fondo immobiliare
Gli enti pubblici in origine titolari degli immobili dismessi, se mantengono, fino alla cessione definitiva, la gestione degli stessi e continuano ad avvalersene per i loro scopi istituzionali, sono considerati soggetti passivi per l'Imu, nonostante la proprietà degli stessi sia ormai riferibile alla società vettore e/o al fondo immobiliare. Poiché l'imposta è dovuta, per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui era dovuta prima del trasferimento e poiché prima della privatizzazione i soggetti pubblici, proprietari utilizzatori degli immobili, in ragione della loro attività istituzionale, non erano tenuti a corrispondere l'Imu, gli stessi soggetti (cioè gli enti ex proprietari degli immobili), in qualità ora di gestori, nel caso in cui continuino ad avvalersene per gli stessi scopi, sono esentati dall'imposta.
Con l'ordinanza n. 4138/2021, la Corte di cassazione chiarisce che il Dl 351/2001, articolo 2, comma 6, non ha introdotto un'esenzione, ma semplicemente uno speciale criterio di individuazione dei soggetti passivi Imu in un settore particolare, come quello dei beni pubblici privatizzati, nel caso in cui la proprietà di questi è attribuita, in senso sostanziale, a un fondo immobiliare e, in via formale, a una società vettore, mentre l'utilizzo concreto spetta, tramite l'intermediazione dell'agenzia del Demanio, all'amministrazione che prima se ne avvaleva e che continua a svolgervi la propria attività istituzionale.
I fatti
Il Dl n. 351 del 2001, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Nel caso in esame vengono in rilievo immobili conferiti a un fondo comune di investimento, a sua volta affidato a una società veicolo (società di gestione del risparmio), al fine di rivenderli sul mercato. Questi immobili sono stati concessi in locazione dal Fondo all'agenzia del Demanio, che li ha poi assegnati ai soggetti che li avevano in uso prima del trasferimento. La controversia è sorta a seguito dell'emissione di un avviso di accertamento Imu nei confronti della società di gestione del risparmio che lamenta la mancata applicazione dell'esenzione prevista per gli immobili destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche. In particolare, la società, divenuta titolare dei cespiti per effetto del processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ritiene di essere una mera società di gestione di un Fondo Pubblico, ovvero una società veicolo in favore della quale sarebbero applicabili i benefici previsti dalla normativa e confermati da una risoluzione ministeriale secondo cui «gli immobili trasferiti potranno godere dello stesso trattamento tributario a cui erano assoggettati prima del trasferimento».
La decisione
Secondo la Suprema Corte, il Dl n. 351 del 2001, articolo 2, comma 6, introduce, ai fini Ici/Imu, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, in genere coincidenti con i titolari di diritti reali nel possesso dell'immobile, precisando che, nella specie, viene in rilievo, invece, la posizione dei "gestori".
Emerge che presupposto per l'individuazione dei soggetti passivi ai fini Ici/Imu non è la semplice costituzione della società veicolo e il trasferimento dei beni a quest'ultima o al fondo a essa collegato, ma l'individuazione dei soggetti cui è affidata la gestione degli immobili (Dl n. 351 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera d), che chiaramente distingue il trasferimento dei beni dalla loro gestione, rendendo palese come non basti il primo perché si abbia automaticamente pure la seconda.
Nel caso in cui, secondo il Dl n. 351 del 2001, articolo 4, comma 2-ter, gli immobili siano concessi in locazione all'agenzia del Demanio, che li assegna, poi, ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, al fine di individuare il soggetto passivo di imposta per l'Ici/Imu, occorre verificare se i singoli beni siano rimasti nella disponibilità dell'ente proprietario o di quello utilizzatore e se sia stato mantenuto l'uso precedente, in modo da potere così stabilire se trovi applicazione del Dl n. 351 del 2001, articolo 2, comma 6, secondo cui «Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all'art. 3, comma 1».
Se le amministrazioni, in origine titolari degli immobili dismessi, mantengono, fino alla cessione definitiva, la gestione degli stessi e continuano ad avvalersene per i loro scopi istituzionali, esse sono considerate soggetti passivi per l'Ici/Imu.