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Nei centri di raccolta comunali anche i rifiuti inerti - Le istruzioni del ministero dell'Ambiente

Scongiurato il blocco del ritiro di calcinacci e mattoni di origine domestica

di Paola Ficco

Il ministero dell’Ambiente scongiura il blocco dell’accettazione dei rifiuti inerti di origine domestica nei centri di raccolta comunali. Lo fa con una importante “nota esplicativa” dello scorso 2 febbraio (prot. 0010249) a seguito della quale le cosiddette “isole ecologiche” comunali dovrebbero riaprire i cancelli alle piccole quantità di rifiuti inerti prodotti dai cittadini nell’ambito del “fai da te” per la ristrutturazione domestica (scorie di cemento, mattoni, mattonelle, sanitari in ceramica, rifiuti misti da costruzione e demolizione). La chiusura degli impianti comunali iniziava a essere pericolosa sotto il profilo ambientale perché, costringendo i cittadini a ricorrere allo smaltimento a pagamento, induceva l’abbandono sul territorio.

Un problema tutto normativo, nato con il nuovo regime di classificazione dei rifiuti urbani e speciali introdotto dal Dlgs 116/20, attuativo della direttiva 2018/851 sull’economia circolare dei rifiuti (si veda “Il Sole 24 Ore” del 14 agosto 2020): il combinato disposto dato dalla definizione di rifiuti da costruzione e demolizione e dalla loro classificazione come speciali (rispettivamente, articoli 183 e 184, comma 3 lett b, Dlgs 152/06). Ne è derivato che tali rifiuti da manutenzione effettuata dal cittadino nella civile abitazione fossero speciali. Pertanto, i centri di raccolta di cui al Dm 8 aprile 2008, che possono accettare solo rifiuti urbani, hanno dovuto cessare l’accettazione delle macerie di provenienza domestica (di cui al Cer 170107 e 170904 indicati nel Dm 8 aprile 2008).

Le previsioni nazionali, tuttavia, si pongono nel solco tracciato dal punto 11 del preambolo alla citata direttiva 2018/851/Ue il quale, richiamato anche nella nota ministeriale, esplicita che «la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione … comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare» e che vanno classificati con il capitolo 17 dell’Elenco europeo dei rifiuti.

Il che, secondo il ministero dell’Ambiente, consentendo «un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, se prodotto nell’ambito del nucleo familiare».

Sulla scorta di tali considerazioni, la nota afferma, con grande chiarezza, che i rifiuti prodotti, in piccole quantità, nel “fai da te” domestico, possono essere gestiti “alla stregua dei rifiuti urbani …e potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali”.

La nota, però, alla fine rischia di confondere su questi rifiuti “conferiti al servizio pubblico”. Infatti, per il trasporto, ricorda la possibilità di sostituire il formulario con il Ddt (documento di trasporto). Tuttavia, il cittadino non è obbligato né al primo né al secondo; mentre i rifiuti da manutenzione edilizia effettuata da imprese non possono accedere ai centri di raccolta comunali perché univocamente rifiuti speciali. Quindi, poiché richiama l'articolo 193, comma 7, Dlgs 152/06, la nota ministeriale non può che riferirsi ai trasporti occasionali e saltuari per il conferimento in discarica o al recupero.

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