Fisco e contabilità

Ici, nessuna esenzione per gli immobili sotto sequestro penale prima del 2011

La Cassazione si pronuncia per il regime che precede l'entrata in vigore del Dlgs n. 159 del 2011

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di Cosimo Brigida

Nel regime che precede l'entrata in vigore del Dlgs n. 159 del 2011, articolo 51, comma 3-bis, il proprietario degli immobili sottoposti a sequestro penale, civile, giudiziario o conservativo è il soggetto passivo dell'Ici, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene. Secondo l'ordinanza della Corte di cassazione n. 27481, infatti, il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti.

I fatti
La controversia verte sull'imponibilità degli immobili su cui gravavano ordini di sequestro e demolizione; la questione su cui i giudici sono chiamati a decidere è se l'ordinanza di ingiunzione, rendendo indisponibili e non cedibili gli immobili, determini la perdita della proprietà, esentando il proprietario dall'Ici.

La decisione
Secondo la Suprema Corte, poiché il sequestro potrebbe essere revocato allorquando sia respinta la proposta di applicazione di misura di prevenzione o se risulti che il sequestro abbia avuto per oggetto beni di legittima provenienza, finché non perviene il decreto di confisca deve intendersi sussistente il requisito del possesso, per cui il proprietario degli immobili conserva la soggettività passiva ai fini Ici. Allo stesso modo, finché non sia data effettiva esecuzione alla demolizione degli immobili, rimanendo nella disponibilità, diretta o indiretta, del soggetto sottoposto al procedimento, quest'ultimo risulta soggetto passivo Ici. Con l'entrata in vigore del Dlgs n. 159 del 2011, articolo 51, comma 3-bis, è stato invece sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi per gli immobili oggetto di sequestro - il cui presupposto impositivo consiste nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi - durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono.

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