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Annullamento automantico delle cartelle, impatto ad ampio spettro sui bilanci comunali

Riguarderà debiti di diversa natura, per diverse annualità e comprenderà capitale, interessi e sanzioni

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di Claudio Carbone

Il Dl 41/2021, Decreto Sostegni, in vigore dal 23 marzo 2021, ha introdotto all'articolo 4 importanti disposizioni, di diversa natura, sulla riscossione e sui carichi affidati all'agente della riscossione. Tra queste una, in particolare, impatta sugli equilibri finanziari dei già precari bilanci comunali ed è relativa all'annullamento automatico dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata al comma 4. L'analisi della norma rileva che ne sono interessati i singoli carichi dei ruoli affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Una prima considerazione è che la norma fa riferimento non al debito complessivo iscritto a ruolo per ogni debitore, ma alle singole cartelle. Di conseguenza, la valutazione d'impatto finanziario da elaborare per le ricadute sul bilancio comunale è quella che siamo di fronte a una sottrazione d'imperio di risorse che si traduce in un nuovo condono fiscale che si presenta, peraltro, ad ampio spettro perché riguarderà debiti di diversa natura, afferenti diverse annualità e sarà comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

In prima battuta saranno interessati dalla norma la stragrande maggioranza dei contribuenti poiché i debiti cosiddetti periodici, quali la Tari, l'Imu, e i tributi minori presentano importi annuali di modica entità. Vi sono, tuttavia, delle esclusioni da considerare nella determinazione della riduzione delle entrate stanziate in bilancio. La norma, infatti, fa riferimento ai soli carichi fino a 5.000 euro; inoltre, questi carichi devono risultare come residuali alla data di entrata in vigore del decreto. Infine, sono da escludere le cartelle relative a recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Altro aspetto da considerare e di non poco conto è quello relativo ai limiti soggettivi e oggettivi per poter beneficiare dell'annullamento. Quest'ultimo, in particolare, si riferisce alle persone fisiche con reddito imponibile Irpef 2019 inferiore a 30.000 euro, nonché ai soggetti diversi dalle persone fisiche con imponibile Ires per il periodo in corso al 31/12/2019 inferiore a 30.000 euro. Ma non è tutto, perché a complicare la situazione è la previsione del rinvio a un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per definire le modalità operative del cosiddetto annullamento automatico delle cartelle. Si tratterà di stabilire le date dell'annullamento dei debiti, il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Dal punto di vista operativo, occorrerà procedere a un vero e proprio riaccertamento straordinario dei residui attivi e in caso di disavanzo sopravvenuto per effetto della cancellazione, di esercitare la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.

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