Fisco e contabilità

Ici, sul bene acquistato nell'interesse del fondo comune d'investimento paga la società di gestione

Secondo la Suprema corte i fondi comuni d'investimento sono privi di un'autonoma soggettività giuridica

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di Cosimo Brigida

Se un immobile è acquistato nell'interesse di un fondo comune di investimento, il soggetto passivo Ici è la società di gestione del risparmio (Sgr), promotrice o gestore del fondo stesso. Secondo quanto emerge dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 29888/2020, poiché il fondo di investimento è privo di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituisce un patrimonio separato della società che lo ha istituito o che lo gestisce, l'immobile acquistato deve essere intestato a quest'ultima che ne ha la titolarità formale.

La controversia
La controversia è sorta in seguito all'emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società ricorrente, sul presupposto che la stessa fosse il soggetto passivo Ici, anziché mera società di gestione del risparmio, piuttosto che nei confronti del fondo immobiliare da essa gestito. La Corte è stata chiamata ad esprimersi in merito al quesito se sia possibile configurare un'autonoma soggettività giuridica del fondo di investimento o se questo costituisca un patrimonio separato della società che lo ha istituito e che lo gestisce.

La decisione
Per giungere alla decisione, i giudici fanno una ricostruzione riguardo alla controversa natura giuridica dei fondi comuni di investimento, passando in rassegna le varie teorie prospettate.
Il modello dal quale deriva il fondo comune di investimento è quello del common law. Il legislatore non ha fornito al riguardo indicazioni esplicite ed anche la dottrina ha manifestato nel tempo opinioni diverse. Attualmente, la disciplina dei fondi è contenuta nel Dlgs 58/1998 (con successive modificazioni) che definisce il fondo come «il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, istituito e gestito da un gestore». Ciascun fondo comune «costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società».
Alle società di gestione del risparmio è riservata la gestione del patrimonio dei fondi che possono assumere tanto la veste di «società promotrice» (con compiti limitati alla promozione, istituzione ed organizzazione del fondo, nonché all'amministrazione dei rapporti con i partecipanti), quanto quella di "gestore" (col compito di gestire il patrimonio del fondo provvedendo ai relativi investimenti). Sul patrimonio del fondo «non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa», mentre ai creditori dei partecipanti è consentito rivalersi solo sulle quote di partecipazione al fondo. Inoltre la società di gestione «non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti». Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che il patrimonio separato (o destinato) va ricondotto alla titolarità del soggetto dal quale esso promana, ancorché occorra tenerlo distinto dal resto del patrimonio del medesimo soggetto.
Ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli affetti a quello specifico e distinto patrimonio.
Nel nostro ordinamento è possibile, anche in assenza del formale riconoscimento della personalità, che un ente possa essere considerato un centro di imputazione di rapporti giuridici, titolare di obblighi e diritti anche sul piano processuale. Tuttavia, perché questa situazione sia ipotizzabile, occorre individuare nella normativa vigente degli elementi significativi in tal senso; la mera distinzione del fondo dal patrimonio dei soggetti coinvolti non può indurre a sostenerne la soggettività giuridica. I fondi comuni sono privi del potere di autodeterminare le proprie scelte e le linee guida del proprio agire, potere che, invece, essi dovrebbero avere per essere considerati centri di imputazione di rapporti giuridici.
Il gestore inoltre è chiamato a rispondere del proprio operato direttamente nei confronti dei partecipanti al fondo, e non nei confronti del fondo medesimo, come avrebbe dovuto essere se a quest'ultimo il legislatore avesse voluto attribuire una soggettività sua propria. Pertanto, il fondo comune non può essere configurato come autonomo soggetto di diritto in ragione dell'assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna.
Proprio questa assenza impone alla società di gestione di eseguire tutti gli adempimenti fiscali, ivi compreso il pagamento dell'Ici sugli immobili acquistati nell'interesse del fondo comune di investimento.

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