Fisco e contabilità

Coronavirus - Dagli indici storici ai flussi di cassa prospettici: la valutazione del rischio crisi aziendale nelle società pubbliche

di Cesare Spezia e Marco Bertocchi

L’emergenza della pandemia COVID19 sta creando forti tensioni nella gestione economico finanziaria degli enti locali, sotto diversi punti di vista. In questo complesso e delicato scenario entra in gioco anche il rapporto tra gli enti locali e le proprie società partecipate, che nei prossimi mesi si snoderà lungo un sentiero tortuoso. Occorrerà, infatti, adottare soluzioni atte a garantire, contemporaneamente:
- la disponibilità di risorse liquide per far fronte tempestivamente ai pagamenti;
- il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti locali;
- la continuità aziendale delle società partecipate, prevenendo situazioni di crisi aziendale che possano impattare anche sui bilanci degli enti stessi;
- un sostegno economico adeguato ai diversi attori della collettività locale, per favorire la ripresa.
Le leve di intervento per ricercare questo delicato equilibrio sono molteplici ed investono gli enti locali nel loro duplice ruolo di soci e di committenti dei servizi offerti dalle società da loro partecipate.
Focalizzandoci in questo articolo sul loro ruolo di soci, gli enti sono tenuti ad esercitare il controllo sulle proprie società partecipate al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e prevenire il verificarsi di eventuali squilibri economico finanziari che potrebbero impattare in modo rilevante per il loro bilancio.
Con riferimento a questo aspetto, assume cruciale importanza l’aggiornamento dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex articolo 6, c. 2 , Dlgs 175/2016, che formano parte integrante della relazione sul governo societario da presentare unitamente al bilancio di esercizio 2019.

L’aggiornamento dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale
Contestualmente al bilancio d’esercizio 2019, infatti, le società a controllo pubblico devono presentare la relazione sul governo societario, ex art. 6, c. 4 Tusp, contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, nonché una relazione di monitoraggio e verifica dello stesso al 31/12/19.
L’aggiornamento del programma di valutazione del rischio aziendale, previsto dall’art. 6, c. 2, Tusp, costituisce un’occasione assai importante, per le società stesse ma anche per gli enti soci, per disporre di un sistema di allerta in grado di rilevare tempestivamente la presenza di eventuali situazioni squilibrio economico patrimoniale e finanziario, tema che assume particolare rilevanza nei prossimi mesi.
L’articolo 6, c. 2 , Tusp non definisce con precisione quali debbano essere gli strumenti a supporto della valutazione del rischio aziendale, lasciandone la scelta agli amministratori delle società partecipate. Il successivo Dlgs 14/2019, Codice Crisi Insolvenza (Cci), che si applica anche alle società a partecipazione pubblica, definisce con maggior precisione all’articolo 14 quali siano gli indicatori di rischio, fornendone una sintetica elencazione. Le indicazioni fornite da tale articolo sono utili anche alle società pubbliche, che sono comunque tenute a predisporre e ad aggiornare i propri programmi di valutazione del rischio aziendale, stante la mancata sospensione degli obblighi previsti dal Tusp.

Dagli indici di bilancio ai flussi di cassa prospettici
Uno degli spunti più rilevanti forniti dall’articolo 14 del Cci consiste nella necessità di adottare sistemi di allerta basati su un’ottica di forward looking.
Metodologicamente, in passato si è data preferenza all’utilizzo degli indici di bilancio per valutare il rischio dell’attività aziendale. Gli indici hanno il pregio di essere semplici da calcolare, di sintetizzare con chiarezza tutti gli aspetti della gestione aziendale, di avere una prassi consolidata nella loro interpretazione (esempio, tramite lo schema DuPont) e di fornire una previsione sull’andamento futuro della gestione, ipotizzando una continuità dell’ambiente economico. Questa ultima ipotesi, valida in tempi normali, è venuta a mancare con la crisi attuale, che in molti settori ha formato una discontinuità molto forte con il passato esercizio.
Il citato articolo 14 del Cci definisce con chiarezza come l’ambito del controllo preventivo del rischio non sia il presente ma il futuro, prescrivendo la durata di 6 mesi per la sostenibilità dei debiti e di 12 mesi per la continuità aziendale: e il principale strumento indicato è la valutazione della adeguatezza dei flussi di cassa futuri a onorare le obbligazioni aziendali.
Il legislatore quindi ha implicitamente ma chiaramente indicato la necessità di realizzare un budget economico e finanziario per valutare il rischio, sulla base del quale verificare le dinamiche finanziarie mettendo infatti al primo posto il calcolo del Dscr (Debt Service Cover Ratio)prospettico. Gli indici riprendono quindi il loro ruolo di sintesi di dinamiche complesse, sintesi però che si può realizzare correttamente solo se si dispone dell’analisi dei flussi monetari prospettici.

La verifica della continuità aziendale
Altro aspetto essenziale del controllo del rischio è quello della verifica della continuità aziendale. Ancora, l’indicazione fornita dal budget e soprattutto dall’analisi degli scostamenti tra previsione e consuntivo è il metodo per rilevare con precisione la presenza e la dimensione della crisi, come già il legislatore aveva indicato tramite la previsione di una funzione di controllo interno in grado di “trasmettere periodicamente all'organo di controllo relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione” (art. 6, c. 3, lett. b) Tusp).
E non dimentichiamo come tali relazioni sono da inoltrare anche agli enti locali soci, ai quali compete il monitoraggio periodico dell’andamento delle società e l’analisi degli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati, anche per adottare tempestivamente le eventuali azioni correttive (Corte dei Conti Emilia Romagna, 84/2018).
Ne discende quindi, in seguito alla crisi COVID19, l’opportunità di un più stretto monitoraggio sui conti delle società partecipate, ed eventualmente la sollecitazione ad aggiornare con sollecitudine i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6, c. 2 Tusp e, qualora ne ricorrano le condizioni, ad adottare un nuovo piano di risanamento, ai sensi dell’articolo 14, c. 2, Tusp, che incorpori le azioni necessarie a rispristinare gli equilibri economico-finanziari compromessi.

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