Fisco e contabilità

Esonero Imu solo per titolari di pensione in agricoltura

Soggetti che hanno svolto fino al pensionamento l'attività agricola e che hanno continuato a esercitarla in costanza di iscrizione alla previdenza agricola

di Giuseppe Debenedetto

L'esonero dall'Imu previsto per i coltivatori pensionati spetta solo ai titolari di pensione in agricoltura, intesi come soggetti che hanno svolto fino al pensionamento l'attività agricola e che hanno continuato ad esercitarla in costanza di iscrizione alla previdenza agricola.

É quanto affermato dalla Corte di giustizia Tributaria di I grado di Ferrara con la sentenza n. 177 del 12 dicembre 2022, respingendo il ricorso di un contribuente che pretendeva di usufruire dell'esonero in quanto pensionato dal 2004 da lavoro dipendente, pur avendo intrapreso l'attività agricola solo alcuni anni dopo essere stato collocato in pensione.

La domanda che viene posta ai giudici tributari è se la possibilità di fruire dell'esonero previsto dall'articolo 78-bis del Dl 104/2020 riguarda tutti i pensionati italiani proprietari di terreni agricoli oppure solo i pensionati agricoli che per tutta la loro vita lavorativa si sono dedicati all'attività agricola.

La Cgt di Ferrara opta per la seconda soluzione, delimitando correttamente l'ambito applicativo della norma di esonero, partendo dalla genesi della stessa e dal contesto nel quale è maturata l'esigenza di emanare una disposizione così particolare. Da tempo le organizzazioni rappresentative del mondo agricolo avevano segnalato la diversità di trattamento dei coltivatori diretti ancora in attività (ai quali era riconosciuta l'esenzione) da quelli che, raggiunta l'età della pensione agricola, erano costretti a continuare la loro attività agricola per garantirsi un reddito sufficiente alla loro sussistenza. Pertanto, al fine di risolvere il problema ed in aderenza alle aspettative del mondo agricolo, il Dl 104/2020 ha introdotto una disposizione di interpretazione autentica, avente effetto retroattivo. Appare quindi logico che i benefici previsti dalla norma siano riferiti solo ai soggetti che hanno speso tutta la loro vita lavorativa nell'ambito agricolo.

Una diversa interpretazione, peraltro, offrirebbe a soggetti estranei al mondo agricolo un comodo ed economico espediente per sottrarsi all'imposta per terreni di loro proprietà (anche di significativa estensione), invocando requisiti formali ma senza mai, di fatto, svolgere alcuna attività agricola e dando luogo ad un fenomeno elusivo, non certo voluto dalla norma.

Inoltre, che la disposizione agevolativa si riferisca solo a pensionati agricoli e non all'intera comunità di pensionati a carico di casse diverse da quella agricola, può rinvenirsi anche nel testo della norma che, esplicitamente, utilizza due espressioni di decisivo rilievo: "continuando" e "mantengono". La prima non può che riferirsi ad una situazione che esisteva prima del pensionamento agricolo e che si protrae oltre nel tempo, con le medesime caratteristiche; la seconda non può che riferirsi a un trattamento che era accordato prima del pensionamento agricolo, in ragione del particolare status (coltivatore diretto e altre attività) e che viene ancora accordato a condizione che venga proseguita l'attività agricola prima svolta.

In conclusione, la Cgt di primo grado di Ferrara afferma che l'esonero in questione si applica solo a favore dei soggetti che hanno speso tutta la loro vita lavorativa nell'ambito agricolo e si trovano nello status di pensionato agricolo, correggendo così il tiro rispetto all'opinabile posizione precedentemente assunta dalla stessa Ctp con la sentenza n. 116/2022 (si veda NT+ Enti Locali & Edilizia del 4 ottobre 2022).

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