Fisco e contabilità

Non paga l'Imu il coltivatore con pensione da attività artigianale

É quanto ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Ferrara

di Giuseppe Debenedetto

É esente dall'Imu il coltivatore che percepisce una pensione da attività artigianale, dal momento che la normativa non prevede alcuna differenziazione in punto di tipologie di pensionati. É quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara con la sentenza n. 116/2022, che accoglie il ricorso di un contribuente, pensionato da attività artigianale, iscritto poi alla gestione volontaria coltivatori diretti e Iap.

Un Comune provvedeva a recuperare l'Imu per l'anno 2016 relativamente ai terreni agricoli posseduti dal contribuente, ritenendo che questo non avesse i requisiti per ottenere l'esenzione, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 78-bis del Dl 104/2020 che considera coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali «anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola». Il contribuente risultava titolare di pensione per artigiani e per tale ragione non poteva essere considerato Iap e conseguentemente non poteva fruire dell'esenzione Imu prevista per i terreni agricoli. Peraltro la pensione per artigiani era stata conseguita nel 1995 e dunque in data antecedente all'iscrizione come Iap avvenuta, invece, nel 2003 all'età di 70 anni.

Il contribuente ritiene invece errata l'interpretazione restrittiva data dal Comune, che esclude dalla porta normativa il titolare di pensione di vecchiaia da artigiani, non risultando invece indicato alcun aggettivo tale da delimitare od individuare uno specifico perimetro applicativo della categoria "pensionati".

La Ctp accoglie il ricorso optando per la più ampia opzione interpretativa, ritenendo che l'articolo 78-bis del Dl 104/2020 non introduca alcuna differenziazione in punto di tipologie di pensionati e nemmeno richiede che l'attività agricola costituisca e abbia costituito l'esclusiva fonte di reddito.

In conclusione la Ctp di Ferrara non ravvisa alcun elemento ostativo nella titolarità da parte del ricorrente di trattamento pensionistico, riferito ad attività risalenti (sino al 1995) non agricole, riconoscendo il diritto all'esenzione Imu.

La posizione della Ctp di Ferrara non è condivisibile poiché interviene a gamba tesa su una norma interpretativa di una disposizione agevolativa, che per giurisprudenza costante è di «stretta interpretazione» (tra le tante, cfr. Cassazione n. 23833/2017 e n. 3011/2017; Corte Cost. 242/2017).

Invero, l'articolo 78-bis del Dl 104/2020 estende il trattamento fiscale agevolato previsto per i Cd ed Iap anche ai pensionati purché (e qui l'elemento dirimente): a) continuino a svolgere l'attività in agricoltura; b) mantengano l'iscrizione alla previdenza agricola. L'estensione agevolativa si ha quindi solo quando il proprietario del terreno, ora in pensione, abbia svolto nella propria "storia" lavorativa-contributiva, attività di Cd o Iap, richiedendo quindi la qualifica di pensionato agricolo.

Si tratta quindi di un'apertura interpretativa non condivisibile e peraltro pericolosa perché agevolerebbe comportamenti elusivi da parte di chi nella vita lavorativa non ha mai svolto l'attività di Iap o Cd sebbene proprietario di terreni agricoli, magari anche di notevoli dimensioni, con il semplice pagamento dei contributi volontari in agricoltura.

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