Funzione pubblica, il «surplus» dei permessi fruiti per attività sindacale va recuperato dalle singole amministrazioni
Devono compensare l'eccedenza nell'anno successivo detraendo dal monte-ore dei singoli quelle in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso
Qualora dai dati a consuntivo le organizzazioni sindacali o la Rsu risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno precedente, le pubbliche amministrazioni sono tenute a compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore dei singoli soggetti il numero di ore risultate in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso.
Per l'eventuale differenza si dovrà procedere al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.
Il datore di lavoro pubblico è direttamente responsabile del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il recupero della prerogativa fruita e non spettante.
Mentre compete a Palazzo Vidoni monitorare il corretto utilizzo delle altre prerogative sindacali (distacchi e permessi per riunioni di organismi direttivi statutari) e, in caso di sforamento non recuperato con meccanismi di compensazione, chiederà l'amministrazione di attivare la successiva azione di recupero del corrispettivo economico.
Sono queste le indicazioni contenute nella nota dell'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della Funzione pubblica protocollo DFP-0009090-P-08/02/2023, trasmessa in questi giorni alle pubbliche amministrazioni.
La nota in argomento ricorda in primo luogo quali sono gli obblighi di comunicazione in materia di fruizione delle prerogative sindacali da parte dei dipendenti pubblici.
Il responsabile del procedimento, individuato all'interno di ciascuna Pa, è tenuto, per non incorrere in responsabilità disciplinare (fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale) a rispettare scrupolosamente la tempistica dettata dalla legge in materia (ovvero immediatamente e, comunque, entro e non oltre le due giornate lavorative successive l'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione) e le modalità di invio, che dovrà avvenire esclusivamente tramite piattaforma web PerlaPA, sezione «Gedap».
Per quanto riguarda l'utilizzo dei permessi per l'espletamento del mandato (articolo 10 del Ccnq del 4 dicembre 2017, come modificato dal Ccnq del 19 novembre 2019), la Funzione pubblica rammenta che il controllo del contingente e l'attivazione delle procedure di recupero dei predetti permessi è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni.
Qualora venga accertato un utilizzo dei predetti permessi in superiore a quella spettante le Pa dovranno procedere a compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore dei singoli soggetti il numero di ore risultate in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso.
Per l'eventuale differenza l'amministrazione dovrà procedere al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.
Non consentito in alcun modo di trascinare all'anno successivo gli eventuali residui di permessi non fruiti, determinandosi così un risparmio per l'amministrazione. Pertanto, il monte ore si azzera alla fine di ciascun anno e andrà ricalcolato all'inizio dell'anno successivo.
In relazione alle altre prerogative sindacali (articolo 7 e 13 del contratto quadro), la verifica a consuntivo del rispetto del contingente è di esclusiva competenza della Funzione pubblica, che comunicherà alle singole amministrazioni, dopo aver espletato eventuali procedure di compensazione (detraendo cioè dal contingente dell'anno successivo di spettanza della singola associazione sindacale l'eccedenza o su richiesta di quest'ultima con riduzione dei distacchi), la necessità di attivare la successiva azione di recupero del corrispettivo economico.