Personale

I differenziali stipendiali favoriscono i dipendenti più premiati in passato

Al debutto degli incentivi vecchi benefici inglobati nella quota fondamentale

di Arturo Bianco

Da quest’anno le progressioni economiche sono sostituite dai differenziali stipendiali. Le amministrazioni devono in contrattazione decentrata non solo stabilire quante risorse della parte stabile del fondo vadano destinate a questo istituto, ma anche quante progressioni vanno fatte nelle singole aree di inquadramento e devono fissare i criteri per la loro attribuzione. L’Aran ha già chiarito che anche i differenziali stipendiali effettuati nel 2023 decorreranno dal 1° gennaio, nonostante le disposizioni entrino in vigore il 1° aprile.

La scelta del contratto nazionale determina una condizione di vantaggio per i dipendenti in servizio al 1° aprile che hanno già acquisito numerose progressioni economiche. Essi infatti manterranno nel trattamento economico fondamentale i benefici ottenuti e concorreranno, al pari dei dipendenti della stessa area che non hanno ricevuto progressioni economiche, ai differenziali stipendiali.

Il contratto ha previsto un’altra condizione di vantaggio: il personale delle sezioni speciali che sarà beneficiario dei differenziali stipendiali avrà molto spesso un compenso maggiore. Infatti, il personale educativo e docente inquadrato nell’area degli istruttori e i vigili inquadrati in questa area che si vedranno conferiti incarichi di coordinamento, riceveranno per ognuno dei cinque differenziali stipendiali che possono ottenere nella propria vita lavorativa un beneficio di 1.100 euro, e non di 750 come il restante personale della stessa area.

I dipendenti che devono essere iscritti ad albi professionali e quelli delle professioni sanitarie e socio sanitarie avranno un differenziale stipendiale di 900 euro e non di 750 se inquadrati nell’area degli istruttori e di 1.800 e non di 1.600 se inquadrati nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni.

Il contratto nazionale detta i criteri da utilizzare dalla contrattazione decentrata. A livello di singoli enti si può decidere che il periodo minimo dall’ultimo differenziale stipendiale o progressione economica spazi da due a quattro anni. Occorrerà decidere il peso (non superiore al 40%) da dare all’esperienza e che cosa si debba intendere con questa espressione, posto che il contratto stabilisce che occorre fare riferimento a quella maturata nell’area di inquadramento anche a tempo determinato. Ed ancora il peso, comunque non inferiore al 40%, da dare alla media delle valutazioni degli ultimi tre anni. Va stabilito poi che cosa si debba intendere per capacità culturali e professionali, anche acquisite attraverso la formazione, che costituiscono un altro fattore da utilizzare.

Occorre decidere se dare un premio fino a tre punti ai dipendenti che da più di sei anni non hanno avuto questo beneficio. Vanno definiti i criteri da utilizzare in caso di parità di punteggio, e le regole procedurali, posto che occorre necessariamente prevedere la presentazione di domande.

La contrattazione decentrata è comunque vincolata a garantire che il finanziamento sia assicurato permanentemente a carico della parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata, per cui solo quando un dipendente beneficiario del differenziale stipendiale cessa per qualunque ragione dal servizio quelle risorse tornano a essere disponibili nel fondo.

Si deve infine segnalare che il contratto, a differenza di quello del 21 maggio 2018, non prevede che i beneficiari debbano costituire una quota limitata di dipendenti. Ma il vincolo continua a sussistere perché l’articolo 23 del Dlgs n. 150/2009 lo prevede espressamente.

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