Fisco e contabilità

Procedure più snelle per ottenere anticipi sul Pnrr

Cambiano le regole sugli anticipi da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, compresi gli enti territoriali

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

In vigore procedure più snelle per ottenere anticipi sul Pnrr. l'articolo 6 del Dl Pnrr-ter (Dl 13/2023), al fine di introdurre nuove misure di semplificazione delle procedure di gestione finanziaria del Piano, cambia le regole delle anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, compresi gli enti territoriali, al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti (comma 6 dell'articolo 9 del Dl 6 novembre 2021 n. 152).

La disposizione trae origine dai commi 1037 e seguenti dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020), i quali, per l'attuazione del programma Next Generation EU, hanno previsto l'istituzione, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, di un Fondo di rotazione, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per il 2022 e di 53.623 milioni di euro per il 2023.

Nella versione originaria, la norma attribuiva la competenza a richiedere l'accesso a tale fondo alle amministrazioni centrali titolari degli interventi Pnrr, le quali dovevano attivarsi nei confronti del Mef, sulla base di istanze motivate.

Le procedure di accesso sono state definite con la circolare Mef n. 29/2022, la quale ha individuato i soggetti coinvolti: Servizio Centrale per il Pnrr, responsabile della gestione delle risorse del Fondo di Rotazione, le Amministrazioni centrali, titolari degli interventi (i ministeri) e i soggetti attuatori, responsabili della realizzazione.

Sulla base delle disposizioni del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 11 ottobre 2021, le risorse finanziarie giacenti nei conti correnti Ngeu vengono erogate attraverso un'anticipazione iniziale, in favore delle Amministrazioni centrali titolari delle misure Pnrr, finalizzata a consentire l'avvio delle attività di realizzazione degli interventi, fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo assegnato per la misura stessa. In casi eccezionali, debitamente motivati, l'importo dell'anticipazione può essere maggiore del 10 per cento.

Con le novità ora introdotte dal Dl 13/2023 la competenza a richiedere tale maggiore anticipazione viene trasferita direttamente in capo ai soggetti attuatori: «… sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono».

Sono infatti proprio i soggetti attuatori, e in particolare i comuni di minori dimensioni, a sentire il peso della mancanza di liquidità per affrontare i pagamenti legati alla realizzazione dei progetti, in particolare laddove le imprese aggiudicatrici dei lavori presentino istanza di anticipazione sul prezzo, come previsto dal vigente codice degli appalti.

La nuova modalità dovrebbe pertanto consentire un migliore e più diretto rapporto tra i soggetti attuatori e il Servizio centrale del Pnrr, nonché una omogeneità nelle procedure di anticipo dei fondi, tali da accelerare il trasferimento della liquidità, anche nell'ottica di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, che - si rammenta - è riforma abilitante del Piano.

Si ricorda infine che, secondo le disposizioni già vigenti, le anticipazioni erogate restano nella disponibilità delle amministrazioni, fino alla rendicontazione del saldo finale, in quanto sistematicamente reintegrate attraverso il rimborso delle spese sostenute e rendicontate. Tale meccanismo rappresenta un elemento di particolare rilevanza per i Soggetti Attuatori i quali, quindi, non sono tenuti ad anticipare risorse con i propri bilanci, a condizione tuttavia che rendicontino con tempestività le spese sostenute per ottenere il rimborso, ricostituendo così il plafond di risorse disponibili.

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