Lavori su strade, compensi dei commissari e incarichi in quiescenza: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Interventi su strade di proprietà di altri enti
Se da un lato è la legge a stabilire tassativamente l’ordine di competenze spettanti a ciascun ente pubblico - non alterabile dal singolo ente, pena l’indebita invasione di competenze altrui - dall’altro, occorre considerare che il territorio comunale, di norma, è caratterizzato da una pluralità di strade di competenza di altri enti pubblici (Stato, Regioni o Province), sicché appare evidente l’interesse del Comune al corretto stato manutentivo della rete viaria insistente sul proprio territorio, ai fini della tutela dell’interesse pubblico e della sicurezza della collettività locale. Se l’intervento del Comune è intrapreso nel perseguimento di queste finalità, nell’interesse delle esigenze della collettività, l’erogazione di un finanziamento non può equivalere a un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Il fine pubblico perseguito dall’operazione economica, posta in essere dall’ente pubblico erogante, rende irrilevante la natura pubblica o privata del soggetto destinatario/beneficiario dell’attribuzione patrimoniale, alla luce dei principi generali dell’attività amministrativa, che consentono alle amministrazioni, nell’adozione degli atti di natura non autoritativa, di operare mediante gli strumenti del diritto privato, ampliando così le modalità di azione consentite nel perseguimento dell’interesse pubblico. Spetta al Comune, pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità, effettuare le dovute valutazioni in ordine alla proporzionalità tra l’intervento economico da sostenere e il perseguimento dell’interesse pubblico a beneficio della collettività rappresentata
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 128/2025
Compensi dei componenti interni delle commissioni
I compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego, nel caso in cui questi incarichi siano rivestiti da dipendenti interni all’amministrazione, sono assoggettati al vincolo previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, in assenza di espressa deroga legislativa e non ricorrendo i presupposti enucleati dalla giurisprudenza contabile per le ipotesi di esclusione.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 90/2025
Gratuità degli incarichi a soggetti in quiescenza
Il principio di gratuità degli incarichi previsto dall’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 deve essere inteso nel senso che lo stesso deve trovare applicazione nel solo caso di attribuzione dell’incarico a soggetto pensionato, e non anche nel caso in cui tale status intervenga in corso di contratto. Il principio di gratuità dell’incarico ai soggetti pensionati, fatto salvo il caso di mantenimento del contratto e di tutte le altre ipotesi che consentono il cumulo dei trattamenti, non viene meno, né si pone in contraddizione con l’articolo 8 del Codice dei contratti pubblici (che consente la conclusione di contratti anche gratuiti) né con l’articolo 1, comma 489, della legge 147/2013, in quanto il cumulo tra trattamento pensionistico e trattamento economico derivante da incarichi pubblici (con la fissazione di un limite) non avrebbe avuto senso se l’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 avesse inteso prevedere, egualmente in via generale, anche il divieto di mantenimento dell’incarico in favore del dipendente collocato in quiescenza dopo l’affidamento dello stesso e nelle altre ipotesi derogatorie previste dalla legge.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 147/2025
Incarichi a soggetti in quiescenza
Con riferimento all’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare del 4 dicembre 2014, n. 6 con la quale ha chiaramente specificato che “gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Un’interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale”. La stessa circolare ha, altresì, precisato che, ai fini dell’applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l’oggetto dell’incarico. Si puntualizza, inoltre, che “in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici”. È quindi possibile desumere le attività consentite per esclusione, in quanto diverse da quelle puntualmente ricomprese nel divieto di legge. Per individuare ulteriori casi in cui sia possibile concludere per l’ammissibilità di un incarico retribuito al lavoratore in quiescenza, deve farsi, quindi, riferimento alle ipotesi di incarichi che, quanto al contenuto, si differenzino qualitativamente da quelle vietate.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 178/2025
Il ruolo del Fcde nella procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio
di Luciano Fazzi (*) - Rubrica a cura di Ancrel