Personale

Cassazione, giusto il licenziamento disciplinare del dipendente pubblico incapace

É legittimo il recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo

di Amedeo Di Filippo

La Corte di cassazione conferma il licenziamento disciplinare di un dipendente pubblico che in numerosi casi ha sbagliato a evadere le pratiche di sua competenza, ritenendo questo comportamento quale notevole inadempimento che legittima il recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo.

La contestazione
La Suprema Corte giudica il licenziamento disciplinare disposto dal tribunale e confermato dalla corte d'appello nei confronti di un dipendente pubblico responsabile della erronea istruzione di alcune pratiche. Viene lamentata la intempestività della contestazione disciplinare e l'incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla corte territoriale in ordine alla ricorrenza del «notevole inadempimento» legittimante l'irrogazione della sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, assumendo che, stante la tardività della contestazione, poteva essere semmai legittimata una sanzione conservativa.
Con l'ordinanza n. 5614/2023, la cassazione ritiene infondato il primo motivo, avendo la procedura rispettato i canoni dettati dall'articolo 55-bis, comma 4, del Dlgs 165/2001, in base al quale ai fini della contestazione assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito la «notizia di infrazione» di contenuto tale da consentire allo stesso di dare l'avvio al procedimento mediante la contestazione. Il comma 4 infatti dispone che per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. In questo quadro, la contestazione può essere ritenuta tardiva solo quando l'amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati preliminari per circostanziare l'addebito.

L'inadempimento
La Corte dichiara parimenti infondato il secondo motivo, stante l'infondatezza del primo, in quanto l'addebito contestato nel caso di specie si era sostanziato nell'attribuzione di ben 44 irregolarità nella gestione delle pratiche, che la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto integrare gli estremi del «notevole inadempimento» che sostanzia il licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 604/1966, è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. La corte territoriale aveva infatti dato rilievo alla reiterazione del comportamento tenuto dal dipendente nella gestione delle pratiche, «plausibilmente considerandola, in quanto posta in essere da un lavoratore da tempo addetto alla medesima incombenza, tale da pregiudicare l'affidamento del soggetto datore nell'esatto adempimento delle prestazioni future».
Nella sentenza quasi contemporanea n. 4800 del 15 febbraio (su Nt+ Enti locali & edilizia del 23 febbraio), la sezione Lavoro della stessa cassazione è giunta a conclusioni diametralmente diverse ma osservando il medesimo metro di giudizio, in quanto ha sancito che l'integrazione, dal punto di vista oggettivo, della fattispecie legale di cui all'articolo 55-quater del Dlgs 165/2001 – che contempla il licenziamento disciplinare – non è ex se sufficiente per l'irrogazione della sanzione espulsiva, essendo consentita la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione circa la ricorrenza di elementi che assurgono a scriminante della condotta.

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