Personale

In pensione d'ufficio a 65 anni, con qualsiasi requisito

La Funzione Pubblica ricostruisce il quadro ordinamentale in tema di collocamento a riposo d'ufficio

di Consuelo Ziggiotto e Davide d'Alfonso

Il collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento del limite ordinamentale avviene al compimento dei sessantacinque anni d'età a condizione che il pubblico dipendente abbia raggiunto, a qualsiasi titolo, i requisiti utili per maturare il diritto a pensione.

Superata l'età spartiacque la norma agisce comunque non appena il diritto a pensione sopraggiunge, non essendo necessario alcun altro traguardo anagrafico.

Questo in sintesi quanto ribadito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, che interviene con il parere n. 14638/2021 e ricostruisce il quadro ordinamentale in tema di collocamento a riposo d'ufficio.

La nota ministeriale s'impernia sulla sequenza delle norme applicabili al caso specifico. Innanzitutto l'articolo 4 del Dpr 1092/1973 e l'articolo 12 della legge 70/1975, che impongono al datore di lavoro pubblico di collocare a riposo il dipendente al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni.

Quindi il Dl 101/2013, che ha ribadito che quell'età è superabile solo in caso di trattenimento in servizio o al fine di consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile per il beneficio della pensione se questa non è immediata.

Nel quadro di cui sopra s'è innestato il Dl 90/2014, che ha soppresso l'istituto del trattenimento in servizio, come già chiarito in dettaglio dalla circolare 2/2015 dello stesso Dfp.

Il nuovo parere ricorda innanzitutto che esiste un caso particolare, nel quale un lavoratore, disponendo di un periodo contributivo troppo breve, non matura alcun diritto a pensione né al compimento dell'età limite ordinamentale né al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Se è così, secondo giurisprudenza costituzionale, l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro fino a consentire all'interessato di maturare i requisiti minimi per ottenere la pensione, e comunque non oltre i 70 anni di età.

Palazzo Vidoni si addentra poi nelle quattro ipotesi più frequenti, riprendendone la corretta regolazione:
• se il dipendente matura i requisiti con la pensione di vecchiaia, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei 67 anni, età che, se accompagnata da almeno venti anni di contribuzione, «garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione»;
• se il dipendente matura invece il requisito contributivo (secondo la legge Fornero, ovvero 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 1 anno in meno per le donne), e taglia quel traguardo prima del compimento dei 65 anni di età, sarà sua cura richiedere di essere collocato a riposo. In questa ipotesi l'amministrazione deve garantirgli la permanenza in servizio fino al termine della finestra mobile di tre mesi necessaria per ottenere l'erogazione del trattamento pensionistico;
• se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intende presentare domanda di collocamento a riposo, allora l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni, e a decorrere da tale data colloca il lavoratore in pensione d'ufficio;
• infine, se il requisito contributivo viene raggiunto dal dipendente dopo i 65 anni ma prima dei 67, l'amministrazione aggiunge a quella data il tempo necessario a far decorrere la finestra mobile, dopodiché lo colloca a riposo.

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