Amministratori

Servizi pubblici, class action ammissibile solo in presenza di standard qualitativi predeterminati

Necessario che i criteri di qualità siano chiaramente stabiliti dalle amministrazioni o dai concessionari

di Amedeo Di Filippo

La class action presuppone la definizione dei livelli qualitativi ed economici dei servizi pubblici, in quanto la destinazione pubblica non è un elemento sufficiente a definire tali livelli ed è necessario che i criteri di qualità siano chiaramente stabiliti dalle amministrazioni o dai concessionari. Lo afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7493/2022.

Il fatto
Una associazione di pendolari e la confederazione consumatori hanno proposto una class action pubblica finalizzata a ottenere l'accertamento della lesione degli interessi degli utenti e pendolari per la violazione degli standard qualitativi stabiliti per la concessionaria di servizio pubblico per quanto concerne l'utilizzo degli spazi pubblicitari nella stazione ferroviaria e a ottenere la condanna della società ad adeguare l'uso degli spazi in gestione nel pieno rispetto dell'interesse dell'utenza, aumentando le sale e/o spazi attrezzati per l'attesa dei viaggiatori in modo da raggiungere il giusto rapporto proporzionale fra destinazione pubblica e destinazione commerciale. Il Tar ha respinto il ricorso dichiarando infondata l'azione in ragione dell'assenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge, in quanto le ricorrenti non avevano fornito alcuna indicazione specifica sugli standard qualitativi violati, facendo riferimento a generici livelli di qualità derivanti dalla destinazione pubblica del servizio, né avevano chiarito quali erano le disposizioni dell'autorità preposta alla regolazione e al controllo del settore contenti gli standard violati dal gestore.

L'azione collettiva
L'associazione e la confederazione hanno proposto appello, ora respinto dalla quinta sezione del Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada partono dai contenuti del Dlgs 198/2009, che consente ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei e a una pluralità di utenti e consumatori di agire in giudizio nei confronti delle Pa e dei concessionari di servizi pubblici che abbiano leso i loro interessi al fine di ripristinare i livelli di efficienza prestabiliti e il buon andamento. Al presupposto soggettivo dell'azione, che è la presenza di una lesione diretta, concreta e attuale a interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti, si aggiunge quello oggettivo, ossia la presenza di una definizione dei livelli qualitativi ed economici che non siano semplicemente desumibili dalla natura e destinazione dei beni di cui si tratta, ma stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione e al controllo.
Quest'ultimo presupposto, a detta del Consiglio di Stato, non sussiste nel caso di specie in quanto, mancando una chiara indicazione degli standard qualitativi circa l'utilizzo degli spazi della stazione, nemmeno è possibile individuarne la violazione, posto che non sussistono specifiche disposizioni dell'autorità di regolazione. Ai fini della class action è dunque necessario definire in via preventiva gli obblighi, tramite carte di servizi e standard qualitativi ed economici che definiscano i livelli qualitativi dei servizi quali parametri in relazione ai quali è consentito azionare la tutela tramite il rimedio collettivo. «La destinazione pubblica del servizio – si legge nella sentenza – non è un elemento sufficiente a definire i livelli qualitativi richiesti, atteso che l'azione collettiva non attribuisce la possibilità di agire in via generale avverso forme di inefficienza, ma necessita che i criteri di qualità siano chiaramente stabiliti dalle amministrazioni».

Il ruolo dell'authority
La quinta sezione richiama infine l'articolo 37 del Dl 201/2011, che impegna l'autorità di regolazione dei trasporti a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta. Quindi afferma che le appellanti avrebbero potuto agire nei confronti dell'amministrazione e/o del concessionario al fine di ottenere l'emanazione di provvedimenti per la fissazione dei livelli qualitativi dei servizi che gli utenti hanno diritto di usufruire. In tal caso l'azione collettiva pubblica avrebbe avuto legittimità in quanto destinata ad accertare la mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori come disposto dal decreto delegato del 2009.

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