Antiriciclaggio e Pa, l'identificazione del titolare effettivo non esaurisce gli obblighi
Sia nella gestione ordinaria dell'ente sia in quella straordinaria del Pnrr
I manuali di istruzioni approvati con il Decreto del ministero dell'Interno 22 novembre 2022 e destinati ai soggetti attuatori degli interventi compresi all'interno delle Misure M2C4I.2.2., M5C2I.2.1, M5C2I.2.2 del Pnrr ((Nt+ Enti locali & edilizia del 24 novembre) contengono i modelli delle attestazioni da rilasciarsi da parte del Rup o di altro referente istituzionale, identificato dal soggetto attuatore beneficiario del finanziamento. L'attestazione relativa alle verifiche dell'affidamento come pure la check list contengo riferimenti all'identificazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore e di tutti i subappaltatori o dei soggetti realizzatori costituiti in raggruppamento temporaneo di imprese; nell'attestazione viene richiesto di dichiarare di aver effettuato le verifiche sul titolare effettivo, mentre nella check list la domanda è tesa a verificare che sia stata fornita la documentazione utile all'individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore.
Alla luce di ciò, ci si sta interrogando se gli adempimenti antiriciclaggio si esauriscano con l'identificazione del titolare effettivo. Purtroppo la risposta non può che essere negativa, sia nella gestione ordinaria dell'ente che in quella straordinaria del Pnrr, l'identificazione del titolare effettivo costituisce solo uno degli aspetti della complessa normativa antiriciclaggio.
Il ruolo degli uffici pubblici all'interno del sistema di prevenzione antiriciclaggio è stato ridefinito con il Dlgs 25 maggio 2017 n. 90, di recepimento della Direttiva (Ue) 2015/849, sostituendo integralmente l'articolo 10 del Dlgs 231/2007 con una disposizione specificamente intitolata «Pubbliche amministrazioni».
All'esito di questa revisione, gli uffici pubblici non sono più formalmente inclusi nel novero dei soggetti obbligati, ma sono comunque chiamati a fornire un contributo attivo al sistema, mediante la "comunicazione" alla Uif di «dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale».
Questa scelta di fondo è stata mantenuta anche a seguito del Dlgs 4 ottobre 2019 n. 125, di recepimento della quinta Direttiva Aml il quale introduce un chiarimento in ordine al processo di analisi e sviluppo delle "comunicazioni" delle pubbliche amministrazioni.
In base all'articolo 12, comma 2, del Dlgs 231/2007, le amministrazioni e gli organismi interessati sono tenuti a informare la Uif di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs 231/2007, i doveri di comunicazione antiriciclaggio si applicano agli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di:
a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
È necessario, innanzitutto, individuare, con provvedimento formalizzato, un «gestore incaricato» di vagliare le informazioni disponibili e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare all'Uif.
Il gestore incaricato dovrà effettuare una preliminare attività di mappatura, valutazione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Dovrà quindi procedere con la valutazione delle segnalazioni pervenute dai colleghi ed effettuare le eventuali comunicazioni alla Uif.
Ai singoli addetti degli uffici compete generalmente il compito di intercettare anomalie nelle operazioni e nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano e segnalarle al gestore incaricato.
Non è richiesto lo svolgimento di attività esplorative volte alla ricerca di operazioni sospette al di fuori del perimetro delle attività proprie di ciascun ufficio pubblico; ciò che viene richiesto è di saper "leggere" in "modo integrato" e con un "approccio critico" le informazioni di cui già si dispone in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, focalizzando la propria attenzione sulle eventuali "anomalie" che inducono a considerare una determinata operazione come "sospetta".
L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 10 del decreto antiriciclaggio assume rilievo ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001.
È in tale contesto che si inseriscono gli adempimenti antiriciclaggio nella gestione dei fondi Pnrr.