Esenzione Ici sugli immobili delle società di capitali sportive dilettantistiche
A condizione che concretamente non svolgano attività commerciali con scopo di lucro
L'esenzione dall'Ici prevista dal Dlgs. n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera i) per le associazioni sportive dilettantistiche si applica, in quanto equiparate in base alla legge 289/2002, articolo 90, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, purché queste, al di là della veste formale, non svolgano in concreto attività commerciale con scopo lucrativo.
Secondo quanto emerge dall' ordinanza della Corte di cassazione n. 25621/2021, l'articolo 148 del testo unico n. 917 del 1986 stabilisce quali attività, svolte dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo, non siano da considerarsi commerciali e quali introiti concorrano a formare il reddito. Non è considerata commerciale, a titolo esemplificativo, l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo, cosi come le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Lo stesso articolo inoltre stabilisce che le esenzioni sono applicabili a condizione che negli atti costitutivi o statuti delle associazioni o società interessate siano inserite una serie di clausole fra cui, determinanti, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
L'esenzione inoltre è riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal Coni, a condizione che siano svolte appunto da società e da associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro.
Sul punto, la Cassazione rileva che, in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dal Dpr n. 917 del 1986, articolo 148 in favore delle associazioni non lucrative e, dunque, anche delle associazioni e società sportive dilettantistiche, dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sul contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al Coni, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto.