Personale

Concorso truccato per favorire un candidato, doppio danno d'immagine per la Pa

La lesione opera in questi casi su un duplice piano: interno ed esterno

di Claudio Carbone

L'accordo con altri finalizzato alla preparazione di concorsi per favorire uno o più candidati anticipando loro i contenuti delle prove è sanzionato con l'obbligo del risarcimento del danno all'immagine a favore dell'amministrazione pubblica. La lesione dell'immagine pubblica opera in questi casi su un duplice piano: interno ed esterno. All'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'Amministrazione danneggiata principalmente opera. All'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che compongono i propri organi. È quanto deciso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte con la sentenza n. 217/2022.

Viene in rilievo con la decisione in commento che la fattispecie esaminata si è precedentemente definita con una sentenza di patteggiamento a seguito dell'accertamento della responsabilità conseguente alla commissione del reato penale dell'abuso d'ufficio, essendo stati violati i doveri di imparzialità e di buon andamento che debbono governare la pubblica amministrazione e che ha procurato un profitto in capo al personale assunto ed un ingiusto vantaggio di natura patrimoniale. Sentenza di patteggiamento che assume anche nel giudizio contabile il carattere di sentenza di condanna.

Come evidenziato da giurisprudenza consolidata, infatti, la sentenza che accoglie la richiesta di patteggiamento contiene in sé un accertamento implicito della responsabilità dell'imputato, posto che il giudice, che può accogliere o rifiutare tale richiesta, ha comunque l'obbligo preventivo di escludere di essere in presenza di una ipotesi di proscioglimento.

É, inoltre, non discutibile il fatto che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce un elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni. Ciò osservato preliminarmente, ai fini della sussistenza del danno da lesione del diritto d'immagine, la sentenza richiama il consolidato principio della sua risarcibilità, allorquando vi sia un'alterazione del prestigio e della personalità della Pubblica amministrazione, a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici.

Il danno all'immagine si qualifica, infatti, quando la condotta illecita dei dipendenti determina una lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento Pubblica amministrazione, tale da far perdere a quest'ultima credibilità e affidabilità all'esterno, ingenerandosi la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell'attività dell'ente pubblico. Tale danno deve essere sempre provato nella sua effettiva sussistenza, senza, tuttavia, che sia necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per il ripristino dell'immagine violata, né la verifica di una deminutio patrimonii della Pubblica amministrazione danneggiata, in quanto la risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell'ente, ma deve essere vista come lesione ideale, con valore da determinarsi secondo l'apprezzamento del Giudice, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile. Al fine di configurare la lesione dell'immagine, sottolinea ancora la Corte dei conti, non è neppure indispensabile la presenza del c.d. clamor fori, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattimento, potendo il cosiddetto clamor essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei mass media.

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