Imprese

Benefici fiscali e contratto di lavoro: come applicare i paletti fissati dall'Agenzia delle Entrate

Non sono né resi noti i criteri sull'individuazione dei contratti ammessi, né fornite indicazioni sulla verifica dell'applicazione da parte del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore

di Luca Barbieri(*)

L'ultimo paragrafo della circolare 27 maggio 2022, n.19/E dell'Agenzia delle Entrate (AdE) è dedicato all'obbligo di indicare nell'atto di affidamento dell'esecuzione di opere edili il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato ai lavoratori impiegati in dette opere. L'obbligo di dedurre nel contratto di affidamento d'opere edili di cui all'Allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2009, n. 81 il puntuale riferimento del CCNL applicato, e che trova applicazione con riferimento ai contratti avviati successivamente al 27 maggio 2022, assume cruciale rilievo a fini della fruizione dei benefici fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ii) all'art. 16, c. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, iii) all'art. 1, c. 12 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e iv) all'art. 1, c. 219 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il vigente art. 1, c. 43-bis della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto in forza dell'art. 28-quater del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, stabilisce infatti che l'accesso a detti benefici fiscali è riconosciuto solo a condizione che il datore di lavoro affidatario o subaffidatario impegnato nell'esecuzione di opere edili applichi effettivamente uno dei CCNL espressamente individuati dall'AdE mediante la già menzionata propria circolare e di seguito riportati unitamente al rispettivo codice unico attribuito, dal CNEL al fine di assicurarne l'univoca identificazione:
a) CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini 3 marzo 2022, sottoscritto da ANCE con FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (F012);
b) CCNL per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini del 3 marzo 2022, sottoscritto da AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e LEGACOOP Produzione e Servizi con FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (F012);
c) CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 4 maggio 2022, sottoscritto da ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA con FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL (F015);
d) CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini del 29 luglio 2019, sottoscritto da CONFAPI-ANIEM con FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (F018).

L'individuazione di tali CCNL, "estratti" da un novero di più di 50 altri CCNL del settore edile depositati presso il CNEL, è stata condotta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'AdE ha precisato che, con riguardo a tale selezione, «eventuali dubbi interpretativi non trattati nella presente circolare non possono costituire oggetto di interpello». Dunque, non sono stati resi noti i criteri posti a fondamento dell'individuazione dei più sopra elencati CCNL né sono state offerte indicazioni di sorta circa le modalità di effettuazione dell'attività di verifica circa l'effettiva applicazione di uno degli elencati CCNL da parte del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore impegnato nell'esecuzione di opere edili. Se da una parte è la stessa AdE a evidenziare come ai fini dell'accesso ai benefici fiscali non sia sufficiente indicare nel contratto il CCNL in uso, ma sia necessario verificarne l'effettiva applicazione, conservando prova documentale dell'avvenuto riscontro operato in tal senso dal committente. Fermo restando che non è affatto semplice individuare le modalità attraverso le quali effettuare un riscontro che accerti obiettivamente l'applicazione del CCNL dedotto nel contratto di appalto e di (eventuale) subappalto, è opportuno chiedersi a quali criteri si affideranno gli organismi di vigilanza per verificare tale requisito e se non sia corretto che questi siano resi noti.

Senza pretesa di esaustività, è però sin d'ora possibile svolgere talune considerazioni e prospettare ipotesi che, quando dovessero verificarsi, non potrebbero che porsi in contraddizione con le ragioni poste a fondamento del più volte citato art. 28-quater del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4:
Ipotesi 1) se la testé citata disposizione è stata introdotta al fine di i) garantire un'adeguata formazione in materia di tutela della salute e sicurezza e di ii) incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, non è dato comprendere perché tali finalità possano essere di per sé meglio garantite quando sia applicato uno dei CCNL individuati dall'AdE. Potrebbe infatti presentarsi l'ipotesi che sia precluso al committente l'accesso ai benefici fiscali per il fatto che il datore di lavoro l'appaltatore e/o subappaltatore non applicano alcuno dei CCNL più sopra elencati anche quando essi:
1.1) garantiscano livelli elevati in termini di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a motivo dell'adozione di sistemi gestionali per la tutela della salute e sicurezza certificati UNI ISO 45001:2018;
1.2) ferma restando la perfetta osservanza di quanto disposto in materia di congruità dell'incidenza della manodopera dall'art. 8, c. 10-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e dal D.M. 25 giugno 2021, n. 143, sia dimostrato mediante un'attenta comparazione contrattuale applichino un CCNL che risulti essere di maggior favore per i lavoratori sia sul piano economico che normativo rispetto ai CCNL che ammettono alla fruizione dei benefici fiscali in parola;
1.3) abbiano adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ‘idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (…), assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Dunque, potrebbe accadere che il datore di lavoro che garantisce standard di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro più elevati, ma che non applichi alcuno dei CCNL individuati dall'AdE sia escluso dalla fruizione dei benefici fiscali che saranno invece riconosciuti al datore di lavoro che non si sia dotato di un sistema di gestione per la sicurezza e applichi uno dei CCNL ammessi ancorché di sfavore per i lavoratori impegnati nell'esecuzione di opere edili sia sul piano normativo che economico

Ipotesi 2) abbiano asserito e formalmente dichiarato nel contratto di affidamento stipulato con il committente di applicare uno dei CCNL ammessi e nonostante l'attività di verifica svolta dal committente stesso questi non abbia potuto rilevare la mancata applicazione di uno dei CCNL ammessi a motivo di un'intenzionale alterazione dei dati e delle informazioni trasmesse (per verificare con cadenza mensile l'effettiva applicazione del CCNL menzionato nel contratto di affidamento, il committente potrebbe esigere dal datore di lavoro appaltatore e subappaltatore che sia trasmessa un'estrazione dei dati contenuti nell'UniEmens, che non potendo che essere predisposta dall'appaltatore e dal subappaltatore stessi potrebbe essere intenzionalmente alterata).

(*) ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche
Secondo di due articoli. Il primo articolo si può leggere qui

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©