Fisco e contabilità

Oneri di urbanizzazione, trattamento accessorio e tempestività dei pagamenti: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

ONERI DI URBANIZZAZIONE E DISSESTO
Nell'ambito delle procedure di dissesto gli oneri di urbanizzazione accertati e incassati dopo il 1° gennaio 2018 fino alla data di segregazione patrimoniale rientrano nella massa attiva trasferita all'Osl (articolo 36 del Dl 50/2017). Oltre al tenore letterale della disposizione, giova sottolineare che non merita rilievo il fatto che la legge, prevedendo destinazioni alternative, abbia dato soltanto una finalizzazione alternativa agli oneri di urbanizzazione, rimessa alla discrezionalità amministrativa. Ciò che conta è che il vincolo sia previsto dalla legge, anche se la specificazione in concreto può essere affidata a un atto amministrativo. Diversamente ritenendo, infatti, si dovrebbero considerare entrate a generica destinazione anche proventi la cui natura contabile afferente alla riga D del risultato di amministrazione non è mai stata discussa, come, ad esempio, quelli per le sanzioni del codice della strada. Alla stessa conclusione si giunge per i fondi per il trattamento accessorio del personale, intermediati dall'azione contrattuale decentrata dell'ente con le organizzazioni sindacali. Pertanto, le entrate che sono a esso destinate in base alla contrattazione decentrata sono entrate vincolate, che, secondo il citato principio contabile applicato, fino alla firma del contratto, confluiscono nel risultato di amministrazione (fondi vincolati), mentre, successivamente, divenuta esigibile la spesa, entrano nel fondo pluriennale vincolato, attraverso la cui applicazione è possibile coprire e pagare la spesa negli esercizi successivi. Si tratta quindi di entrate che, per legge, hanno una destinazione specifica, la cui fattispecie normativa è agganciata a un procedimento di formazione dei fondi disciplinata dai contratti collettivi nazionali e locali.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LAZIO - PARERE N. 61/2022

LIMITI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
La giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato le deroghe che il legislatore ha espressamente previsto con riferimento al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, elencando altresì i presupposti individuati dalla giurisprudenza contabile al fine dell'esclusione dal predetto limite concernente il trattamento accessorio. In generale, rilevano le seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l'ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l'effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi. Questi canoni ermeneutici possono trovare applicazione, alle condizioni previste, alla luce della provenienza totalmente esterna delle risorse trasferite all'ente, anche al compenso attribuito al componente del consiglio di amministrazione della società partecipata oggetto di riversamento all'ente partecipante.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE N. 79/2022

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del Dl 66/2014 con la modifica apportata all'articolo 33, comma 1, del Dlgs 33/2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente, un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento. Con successivo Dpcm del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore de quo ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato "come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento". L'inosservanza della predetta disciplina comporta conseguenze contabili per l'amministrazione inadempiente: nella legge di bilancio 2019 è stato introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'articolo 1, comma 854, della legge 160/2019) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - DELIBERAZIONE N. 72/2022

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