Agente contabile, gestione economale e partecipazioni: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Modello 22 - consegnatari delle azioni
La qualifica di agente contabile riguarda non il mero detentore ma il soggetto che ha la disponibilità giuridica dei titoli - anche dematerializzati in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio - e li gestisce quale titolare del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti dell’azionista, rappresentando l’ente nelle assemblee delle società. Sarebbe improprio, richiamando il mero dato normativo, attribuire tout court il ruolo di agente contabile al rappresentante legale dell’ente. Infatti, deve comunque essere individuato chi possieda altresì le funzioni effettive di custodia e di maneggio delle azioni, non potendosi surrogare i due concetti di titolarità del potere di spesa e di disposizione dei beni, da quelli (che concernono solo la fase finale) di maneggio e custodia di tali beni che costituisce il momento finale o esecutivo della gestione finanziaria. In sostanza, se il Sindaco può essere sicuramente individuato, quale titolare ex lege dei poteri di esercizio dei diritti del socio spettanti all’ente pubblico titolare delle partecipazioni sociali, anche quale agente contabile, tanto, nondimeno, si verifica solo laddove questi possieda anche la funzione di maneggio e custodia. Tale funzione deve presumersi ricorrere, in capo al rappresentante legale dell’ente o del suo delegato ma, tuttavia, ben potrebbe l’ente disciplinare diversamente (dandone documentata evidenza) la “catena di comando” e la individuazione delle rispettive attribuzioni, fermo restando la concorrenza necessaria dei due aspetti: il potere di esercitare le facoltà del socio o dell’azionista in assemblea, nonché il maneggio e la custodia delle partecipazioni sociali.
Sezione giurisdizionale regionale della Campania - Sentenza n. 132/2025
Specificità della gestione economale
Secondo la consolidata giurisprudenza, le spese economali si pongono in deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti di beni e servizi, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze impreviste e urgenti afferenti alle attrezzature e ai materiali di consumo, occorrenti per il normale funzionamento della struttura amministrativa. Sotto il profilo contabile, mentre l’ordinario procedimento di spesa viene avviato con l’assunzione dell’impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (quest’ultima relativamente agli enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio; invece, negli enti pubblici a contabilità economica si fa riferimento al cosiddetto budget), la procedura di spesa economale viene avviata con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità finanziarie a esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio-budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi “ratificato” dal dirigente del servizio finanziario, con imputazione al bilancio e riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale deriva la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell’economo fondi limitati, al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva verifica del buon esito delle medesime.
Sezione giurisdizionale regionale della Campania - Sentenza n. 91/2025
Incremento della partecipazione e procedura
La determinazione in esame non implica l’acquisto ex novo della qualità di socio, ma solo il mantenimento del relativo status con una percentuale rafforzata. A ben vedere, dunque, tale fattispecie non rientra tra quelle assoggettabili al controllo previsto dall’articolo 5, commi 3-4, Tusp, poiché ha avuto luogo unicamente un assestamento della partecipazione societaria detenuta dall’ente, a seguito della rimodulazione della primigenia compagine sociale, da cui nemmeno discende alcun esborso pecuniario. In ultima analisi non si sostanzia alcun “nuovo” acquisto della qualità di socio, il che pone il caso di specie al di fuori del perimetro dello stesso articolo 5 Tusp, come già acclarato da consolidata giurisprudenza contabile in vicende consimili.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 96/2025
Dissesto finanziario come soluzione della crisi finanziaria degli enti locali
di Ortensio Fabozzi (*) - Rubrica a cura di Ancrel