Fisco e contabilità

Questionari, in house, partecipazioni societarie e agenti contabili: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Titolari di cariche elettive e compensi per Cda società in house

L'articolo 5, comma 5, del Dl 78 del 2010 riguarda «lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo» e prevede la possibilità «di dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta». Il presupposto per la concreta applicazione del precetto è, quindi, che l'incarico sia conferito da una pubblica amministrazione rientrante nel novero di cui al predetto articolo 1, comma 3, della legge 196/2009, a nulla rilevando che l'incarico conferito debba essere o meno svolto presso o in favore di altro soggetto non qualificabile come pubblica amministrazione. L'ampio tenore della disposizione ricomprende nel suo alveo la nomina diretta ex articolo 50 del Tuel o ex articolo 2449 del codice civile da parte di enti locali - in quanto rientranti nel cosiddetto "elenco ISTAT" - di membri del Cda di società partecipate, anche se i predetti soggetti sono titolari di cariche elettive in amministrazioni locali diverse da quelle conferenti. Ben diversa è la fattispecie in cui l'organismo societario (benché) interamente partecipato da enti pubblici sia dotato di propria autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle della pubblica amministrazione, sub specie di relazione intersoggettiva (e non di delegazione interorganica, come nel caso del rapporto in house). In tal caso, viene meno il requisito richiesto dall'articolo 5 comma 5 dello «svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni».
Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo - Parere n. 116/2023

Omesso invio del questionario
L'omesso invio delle relazioni-questionario in parola, difatti, a prescindere dall'individuazione della causa concreta dell'inadempimento, costituisce una grave violazione di un preciso obbligo di legge, che compromette l'esercizio delle attività di controllo intestate alla magistratura contabile. Inoltre, l'inadempimento dell'organo di revisione, in linea con i principi generali desumibili dal diritto comune (articolo 2400, comma 2, del codice civile), potrebbe giustificarne la revoca da parte del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 235, comma 2, del Tuel. Va considerato, difatti, che la giunta e il consiglio comunale devono vigilare sull'operato dell'organo di revisione, sicché la loro inerzia potrebbe integrarne eventuali profili di responsabilità.
Sezione regionale di controllo del Lazio - Deliberazione n. 83/2023

Partecipazioni societarie e agenti contabili
Il conto, redatto sul modello 22, sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni. Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche, anche se tale rendicontazione riguarda «una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio». È compito, infine, dell'amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. C'è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Inserite le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l'individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell'ente.
Sezione giurisdizionale della Toscana - Sentenza n. 129/2023

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