Fisco e contabilità

Nella massa attiva trasferita all'Osl gli oneri di urbanizzazione accertati e incassati post 2018 fino alla segregazione patrimoniale

Così per i fondi del trattamento accessorio, intermediati dai procedimenti propri della contrattazione integrativa

di Luciano Cimbolini

La Sezione controllo della Corte dei conti del Lazio, con la delibera n. 61/2022, affronta, in modo assolutamente convincente, aspetti cruciali nel rapporto fra bilancio comunale e organo straordinario di liquidazione (Osl) nell'ambito della procedura di dissesto.

Un Comune ha chiesto se le risorse presenti in cassa relative agli oneri di urbanizzazione (Dpr 380/2001), anche se in parte non impegnate e le risorse destinate alla costituzione di fondi per il salario accessorio del personale di parte stabile (articolo 15 del Ccnl 1° aprile 1999,) regolarmente costituiti con determinazione del responsabile entro l'esercizio ma non contrattati e quindi refluite nell'avanzo vincolato, siano da considerarsi cassa libera di competenza dell'Osl o cassa vincolata, di competenza dell'ente.

La Sezione, preliminarmente, chiarisce che il dissesto (articoli 244 e seguenti del Tuel) si basa sulla separazione del bilancio in due parti, gestite da organi diversi (Osl e amministrazione ordinaria), che spezza l'unità e l'universalità del ciclo finanziario mantenute, invece, nella procedura di predissesto (articolo 243-bis e seguenti del Tuel), al fine di soddisfare la concorsualità dei creditori, e, allo stesso tempo, la continuità di funzionamento dell'ente.

La soddisfazione dei creditori pregressi, in un contesto di par condicio, è affidata all'Osl, organo che non ha funzioni di amministrazione attiva, ma che raccoglie la massa attiva, segregata per legge e adempie le obbligazioni pregresse, che, per lo stesso criterio di segregazione, costituiscono la massa passiva.

Sotto il profilo del criterio temporale, sono di competenza del bilancio dell'Osl i debiti, i crediti e la cassa relativi a fatti di gestione verficatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

L'articolo 255, comma 10, del Tuel, attribuisce al bilancio in bonis, secondo un criterio per natura e in deroga al criterio temporale, alcuni debiti (anche se sorti prima del dissesto) non finali, cioè non legati all'erogazione di beni e servizi alla comunità, relativi all'anticipazioni di tesoreria (articolo 222 del Tuel), i mutui passivi già attivati per investimenti, compreso il pagamento delle relative spese e l'amministrazione dei debiti garantiti della delegazione di pagamento (articolo 206 del Tuel).

Restano di competenza dell'Osl, invece, debiti, crediti e cassa maturati prima del dissesto anche relativi gestione vincolata a seguito delle modifiche apportate all'articolo 255, comma 10, del Tuel a opera dell'articolo 36 del Dl 50/2017. Questa norma, modificando il precedente regime, consente di smobilitare una parte del risultato di amministrazione del bilancio in bonis e, contemporaneamente, mettere a disposizione dell'Osl le risorse correlate, accrescendo la massa attiva. In questo modo, l'Osl procede al pagamento dei debiti della massa passiva con risorse ad alto tasso di liquidità, quali ad esempio i trasferimenti vincolati per legge, rinviando alla chiusura del dissesto la realizzazione o il finanziamento delle opere e dei servizi per cui le risorse vincolate sono state a suo tempo imputate in bilancio.

Dopo questa pregevole ricostruzione ordinamentale, la risposta ai due quesiti specifici risulta lineare e consequenziale.

Gli oneri di urbanizzazione, fino al 1° gennaio 2018, sono stati considerati entrate a destinazione generica, quindi, ove non impegnate, riservate nel risultato di amministrazione per il futuro finanziamento di spesa per investimenti.

Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 460, della legge 232/2016, modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, del Dl 148/2017, dal 1° gennaio 2018 gli oneri di urbanizzazione sono stati, invece, qualificati come entrate aventi specifico vincolo di destinazione, anche in termini di cassa. Questo vincolo specifico di destinazione a ben definiti interventi di spesa d'investimento è attribuito dalla legge, seppur mediato da un provvedimento amministrativo.

Sotto il profilo della loro utilizzabilità, stante le premesse sopra riportate, ne consegue che gli oneri di urbanizzazione accertati e incassati dopo il 1° gennaio 2018 fino alla data di segregazione patrimoniale rientrano nella massa attiva trasferita all'Osl, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 50/2017.

Alla stessa conclusione si giunge per i fondi per il trattamento accessorio del personale, intermediati dai procedimenti propri della contrattazione integrativa.

Ai sensi del principio contabile della competenza finanziari potenziata, difatti, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata. Pertanto, le entrate che sono ad esso destinate in base alla contrattazione decentrata sono da considerarsi entrate vincolate (seppur mediante un chiaro procedimento di "finzione" contabile legato al provvedimento formale di costituzione del fondo stesso), che fino alla firma del contratto, confluiscono nel risultato di amministrazione (fondi vincolati), mentre, successivamente, divenuta esigibile la spesa con la sigla del contratto integrativo, entrano nel fondo pluriennale vincolato, attraverso la cui applicazione è possibile finanziaria la spesa che matura le propria esigibilità negli esercizi successivi.

Si tratta quindi di entrate che, per legge, hanno una destinazione specifica, la cui fattispecie normativa è agganciata a un procedimento di formazione dei fondi disciplinata dai contratti collettivi nazionali e locali.

Anche in questo caso, queste risorse, fino alla data di segregazione patrimoniale, rientrano nella massa attiva trasferita all'Osl e da questa utilizzabili per le finalità del dissesto.

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