Progressioni verticali, incentivi, salario accessorio e bilanci: le massime della Corte dei conti in rassegna
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
PROGRESSIONI VERTICALI
Il tetto del 30 per cento alla progressione tra le aree riservate al personale di ruolo previsto dall'articolo 22 del Dlgs 75/2017, va considerato come limite massimo e invalicabile non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell'ambito del Ptfp. Questa soluzione appare obbligata considerando il carattere eccezionale e derogatorio della disposizione rispetto alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 52 del Dlgs 165/2001. La norma in questione fa esplicito riferimento al "numero" di assunzioni e, pertanto, non «lascia alcun dubbio in merito alla computabilità numerica dei dipendenti da considerare ai fini delle progressioni verticali, indipendentemente dall'entità (percentuale) della spesa sulla quale tali "nuove assunzioni" possono incidere». Inoltre, la percentuale non può che riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria e non, invece, il numero complessivo di posti previsti dal piano del fabbisogno triennale indipendentemente dalla categoria o area per cui il concorso è bandito.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE N. 35/2021
INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE
Ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli incentivi (articolo 113 del Dlgs 50/2016) richiesti è necessario che: 1) l'ente si sia dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, essendovi indicate nel dettaglio le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati in relazione alle funzioni espletate, fermo restando, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, il completamento dell'opera o l'esecuzione della fornitura o del servizio che costituiscono oggetto dell'appalto, nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti; 2) che le risorse finanziarie del fondo siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata; 3) che l'impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell'appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti; 4) che la liquidazione dell'incentivo sia preceduta dall'accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l'acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all'erogazione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE N. 43/2021
LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO
Il tetto del salario accessorio deve essere considerato come complessivo: esso cioè non ha effetti distinti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata ma sul complesso delle risorse destinate a questo scopo e quindi sia sul fondo per la contrattazione decentrata del personale che sul fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti. Laddove nel 2016 non sia attivata la dirigenza e quindi nemmeno il relativo fondo è possibile fare riferimento all'avviso dell'Aran secondo il quale «gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SARDEGNA - PARERE N. 27/2021
BILANCIO CONSOLIDATO E DIFFORMITÀ TEMPORALE
Le previsioni contenute nell'appendice tecnica mostrano come, nel caso di difformità temporale (in quanto la fondazione da consolidare ha un esercizio non coincidente con l'anno solare), non sia necessario ricorrere all'eccezione al consolidamento, indipendentemente dalla valutazione della natura tassativa o meno dei casi menzionati nel principio contabile. Invero, la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta dal momento che è stato chiarito che si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore (di cui sono forniti alcuni esempi). Di conseguenza, non opera l'eccezione al consolidamento consistente nella «Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE N. 66/2021