Fisco e contabilità

Dissesto, condannati i revisori che omettono pareri negativi sui bilanci dell'ente in crisi

Per aver contribuito al verificarsi della situazione con condotte gravemente colpose e caratterizzate da «inescusabile inerzia»

di Michele Nico

In relazione al dissesto di una Città metropolitana, formalizzato nel 2018 con una deliberazione consiliare dell'ente dopo che Sezione di controllo aveva accertato la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione dello stato di crisi finanziaria, la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Sicilia, con la sentenza n. 18/2023 ha confermato una pesante condanna a carico di amministratori e revisori dell'ente locale – con l'irrogazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie previste dall'articolo 248 del Tuel, commi 5 e 5-bis – per aver contribuito al verificarsi della situazione di dissesto con una serie di condotte gravemente colpose e caratterizzate da inescusabile inerzia.

Il caso
In esito a un'istruttoria accurata, il collegio ha stigmatizzato in particolare l'operato dei revisori, che nel corso degli ultimi esercizi considerati, a fronte di uno squilibrio strutturale del bilancio e di un progressivo deteriorarsi delle condizioni finanziarie dell'ente, hanno espresso ininterrottamente pareri favorevoli, venendo meno agli obblighi imposti dall'articolo 240 del Tuel, secondo cui «i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario».
L'omissione di pareri negativi da parte dell'organo di revisione ha integrato, ad avviso della Corte, una condotta di sostanziale adesione all'impostazione contabile assunta dagli schemi dei documenti preventivi e consuntivi esitati dall'organo esecutivo, concorrendo a sottostimare in modo determinante le criticità finanziarie del Comune.
Questo comportamento omissivo, osservano i giudici, è connotato da una inerzia inammissibile, in quanto «i revisori avrebbero potuto e, soprattutto, dovuto assumere una posizione decisa e responsabile per contrastare una situazione finanziaria complessiva che si aggravava di anno in anno», anche perché nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario si contempla «un percorso codificato e cadenzato, finalizzato al recupero di una situazione già compromessa sul piano economico, ...ove... la puntualità delle relazioni del collegio dei revisori assume un ruolo determinante».

Le circostanze aggravanti
La severità della Sezione, che ha comportato un giudizio ancora più severo rispetto a quello del giudice di primo grado, è stata determinata dal rilievo che i revisori debbono possedere adeguate professionalità e competenze per assolvere agli obblighi imposti dal Tuel e dal codice deontologico proprio della categoria professionale di appartenenza.
Nella pronuncia la Sezione si è soffermata sul ruolo istituzionale dei revisori osservando che «l'ordinamento affida alla funzione consultiva dell'organo di controllo interno funzioni di fondamentale rilievo, in quanto il giudizio proveniente da un soggetto terzo e qualificato, fondato su conoscenze tecnico-specialistiche (…) costituisce il principale punto di riferimento dell'organo assembleare al momento dell'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti finanziari».
In altre parole, si tratta di un giudizio che dovrebbe veicolare da un lato l'indispensabile supporto conoscitivo in termini «di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio» e, dall'altro, l'ausilio decisionale per orientare le «misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni», muovendo dalle indicazioni che l'organo consultivo è responsabilmente chiamato a seguire in base all'articolo 239, comma 1 bis, del Tuel.

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