Fisco e contabilità

Chi l’ha visto? Sparito il correttivo sulla Tari approvato a dicembre

Il decreto modifica le regole sulle esenzioni di agricoltura e attività industriali

di Pasquale Mirto

Si sono perse le tracce del decreto correttivo del Dlgs 116/2020 che modifica il Testo unico ambientale del 2006. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 dicembre, ma poi è sparito dai radar. In questo silenzio, non è impossibile che qualche modifica inserisca o tolga qualcosa dal decreto formalmente approvato dal governo.

Comunque sia, stando al testo ufficiale ci sono diverse novità che impattano sulla Tari e che dovrebbero in parte essere recepite dal regolamento comunale.

La prima riguarda i rifiuti delle attività agricole, che tornano in parte a essere rifiuti urbani, quindi soggetti a Tari. Sul punto l’articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) del Dlgs 152/2006 dispone che «i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca». L’articolo, comma 3, lettera a), qualifica come rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile, e della pesca». Inoltre, gli allegati L-quater ed L-quinquies, precisano che «rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del Codice civile». Sulla base di questo quadro normativo, l’attività agricola non dà mai luogo alla produzione di rifiuti urbani, e quindi si sottrae alla Tari.

Ma sono attività agricole anche quelle per connessione, come gli agriturismi o le attività agro-industriali, dove in realtà si producono prevalentemente rifiuti elencanti nell’allegato L-quater (urbani). Anche sulla scorta delle indicazioni date da Ifel, i Comuni hanno continuato ad assoggettare questi locali. L’anomalia ora dovrebbe essere risolta dal correttivo, visto che si modifica l’articolo 184 del Dlgs 152/2006 precisando che sono speciali i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole «ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali», che quindi tornano ufficialmente rifiuti urbani soggetti a Tari.

Altra modifica rilevante riguarda i magazzini delle industrie, soggetti a Tari per ampia giurisprudenza di legittimità. Anche su questo si è registrato uno scontro interpretativo tra Mite e Ifel, che ora viene risolto per via normativa. Lo schema correttivo modifica l’articolo 184, comma 3 del Testo unico e precisa che sono speciali i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali «se diversi» da quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi e magazzini.

La precisazione che si tratti di locali «non funzionalmente» collegati alle attività produttive è opportuna, perché coordinata con il comma 649 della legge 147/2013 che prevede l’esclusione dei magazzini di materie prime e di merci «funzionalmente» ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva.

Infine, si segnala la disciplina delle riduzioni obbligatorie sul compostaggio. La modifica (all’articolo 182-ter) estende le riduzioni tariffarie per compostaggio a tutte le utenze, domestiche e non.

La modifica, non condivisa da Anci e alla base del parere negativo sullo schema del decreto correttivo, amplia a tutte le utenze non domestiche l’obbligo di riduzione prima destinato solo a quelle che operano nelle attività agricole e vivaistiche.

Ovviamente, la quantificazione della percentuale di riduzione da riconoscere obbligatoriamente spetta comunque al Comune.

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