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Incidenti stradali causati dalla fauna selvatica, i danni a carico della Regione se non dimostra l'evento fortuito

Il danneggiato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e di aver adottato ogni cautela nella condotta di guida

di Amedeo Di Filippo

Per i danni cagionati dalla presenza di animali selvatici sulla strada risponde la Regione se non prova il caso fortuito o l'evento eccezionale. Lo ha affermato Corte di cassazione con l'ordinanza n. 18454/2022 della sesta sezione civile.

Il caso
Un automobilista ha chiesto la condanna della Regione e della provincia al risarcimento del danno subito dall'autovettura che ha investito un cinghiale sulla sede stradale. Entrambi gli enti hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo di non avere alcuna responsabilità né ai sensi dell'articolo 2043 né dell'articolo 2052 del codice civile. Il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda e affermato la pari responsabilità della Regione e del ricorrente, condannando la prima a risarcire il secondo.

La Regione ha impugnato la sentenza. Il tribunale ha accolto l'appello ritenendo che del danno provocato a terzi dalla fauna selvatica possono essere chiamate a rispondere sia la Regione che la Provincia e che spetta al giudice di merito accertare se nel caso concreto l'evento dannoso debba essere ricollegato a una condotta colposa dell'una o dell'altra. E che il danno è disciplinato dall'articolo 2043, stante l'incompatibilità dell'articolo 2052 con il carattere selvatico degli animali, sicché il danneggiato ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, compreso l'elemento soggettivo. Il tribunale ha quindi negato il risarcimento del danno, perché in primo grado non era stata allegata né provata la ricorrenza di una condotta colposa omissiva efficiente sul piano della presumibile correlazione al danno sofferto.

La responsabilità
Nella valutazione del ricorso, la Cassazione ha affermato che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili a norma dell'articolo 2052, giacché da un lato il criterio di imputazione della responsabilità ivi previsto si fonda non sul dovere di custodia ma sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale, dall'altro le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. In questo contesto la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico e delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte da altri enti, verso i quali può eventualmente rivalersi.

La Suprema Corte ha affermato che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema determina una situazione equiparabile a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Per questo è la Regione a dover essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali, salvo che provi il caso fortuito.

I danni
Spetta però al danneggiato l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e adottato ogni cautela nella condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto un carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. Deve inoltre dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, l'appartenenza dell'animale a una delle specie oggetto della tutela prevista dalla legge 157/1992 e/o che si tratti di animale rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Tocca invece alla regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.

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