Fisco e contabilità

Risultato di amministrazione, controllo minuzioso e puntuale del contenzioso per le verifiche sul fondo rischi

É lo stesso legislatore a richiedere una approfondita e analitica attività che non si limiti all' espressione di un mero giudizio

di Corrado Mancini

La centralità della verifica sul risultato di amministrazione, quale «parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci» (Corte costituzionale, sentenza n. 18/2019), richiede uno scrutinio attento delle poste che compongono il saldo fondamentale, in termini di indispensabile certezza, affidati a organi a ciò deputati. Rilevano a tal riguardo le verifiche espletate dall'Organo di revisione economico-finanziaria, attinenti l'entità delle quote accantonate al fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell'enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza, tale da escluderne un controllo a campione. Lo sostiene la Sezione Regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna con la delibera n. 167/2022.

Per quanto attiene alla costituzione e alla quantificazione di detto fondo, il riferimento basilare è rappresentato dal sottoparagrafo lettera h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dove è indicato anche che «l'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti». In questo senso la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 14/2017, sottolinea la centralità del ruolo dell'organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo anzidetto evidenziando come il giudizio da esprimere sul fondo rischi da parte dello stesso, riferito alla "verifica" espressamente richiesta dal principio contabile, come in altri casi consimili, consiste nell'accertamento della conformità al "diritto" della rappresentazione e del calcolo effettuato e riscontrato.

I magistrati emiliani evidenziano, inoltre, come tale verifica, con la descritta funzione di certezza, il cui mancato assolvimento genera oltretutto specifiche responsabilità, rilevanti anche ai fini dell'articolo 148, comma 4, del Tuel (Corte conti, Sezione autonomie, delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG), ma anche ai fini penali (in cui, come noto, è evidente la oggettiva diversità tra attestazione e parere) differisca ontologicamente da quella contemplata dal citato articolo 239, lettera c), del Tuel che invece concerne singoli atti, in ordine più specificamente alla «regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità», in cui la legge consente che «l'organo di revisione svolga tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento». L'indubbia diversità oggettiva delle molteplici funzioni intestate all'organo di revisione vale a dimostrare non solo l'importanza e la centralità della figura nell'attuale ordinamento contabile, così come indicato dalla giurisprudenza (Corte costituzionale, sentenza n. 198/2012), ma anche il fatto che nel concetto stesso di controllo effettuato dall'organo di revisione vengono a essere ricomprese in modo atecnico una serie eterogenea di attività, la cui natura è sostanzialmente diversa e che si collocano in momenti diversi dell'azione amministrativa dell'ente. In questo senso la determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso a esso afferente tale da escludere un controllo a campione; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste e partite: è lo stesso legislatore a richiedere una approfondita e analitica "verifica", che non si limiti all' espressione di un mero giudizio. La giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di sottolineare, che «La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento», e che, a tale riguardo, occorre dotarsi «di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie», (Corte conti, Sezione regionale di controllo della Sicilia, delibera n. 6/2019/SS.RR/PARI).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©