Urbanistica

Edilizia privata, proroga inizio lavori per impianti alimentati da fonti rinnovabili

Semplificare le procedure per avviare entro tre anni i cantieri già autorizzati. Il termine però non stato è allineato alla durata quinquennale della Via

di Germana Cassar

È in dirittura di arrivo il disegno di legge di conversione del dl 17 maggio 2022, n.50 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttive delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e crisi ucraina (noto come «dl aiuti»). Il testo interviene ancora per semplificare le procedure autorizzative per impianti di produzione di energia rinnovabile in aree idonee e per agevolare la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile già autorizzati i cui lavori non sono ancora stati avviati a causa delle difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi dei prezzi. È stato aggiunto l'articolo 7 bis che prevede il prolungamento di tre anni del termine per l'inizio dei lavori dal rilascio del titolo abilitativo (articolo 12 del Dlgs 387/2003), anche se resta sullo sfondo il tema dell'assenza di un termine per la conclusione del procedimento amministrativo. Tale proroga si aggiunge a quella già introdotta con una precedente novella (articolo 10-septies, comma 1, lettera a) del Dl 21/2022) che ha concesso la proroga del termine di inizio e ultimazione lavori fino al 31 dicembre 2022.

L'ulteriore proroga non sembra raggiungere l'effetto voluto. La proroga è limitata al termine di inizio lavori del titolo abilitativo ex articolo 12 citato, ma non è applicabile al termine quinquennale di validità della Via e dell'autorizzazione paesaggistica entro cui le opere devono essere addirittura completate. Il mancato coordinamento dell'efficacia temporale di tali permessi comporta una limitata utilità di tale novità normativa dal momento che l'operatore dovrà comunque sempre fare i conti con la proroga del termine di validità della Via e dell'autorizzazione paesaggistica che nella maggior parte dei casi viene negata dalla Soprintendenza. Consapevole delle difficoltà, è stata introdotta un'ulteriore modifica all'articolo 25, comma 5 del Testo unico dell'Ambiente, prevedendo la possibilità di ottenere la proroga della Via corredando la domanda di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali intervenute. Sarebbe dunque auspicabile creare un automatismo in modo che non sia possibile ritornare a valutare il giudizio di compatibilità ambientale dei progetti già assentiti e, per par conditio, ampliare l'ambito di applicazione anche ai progetti per i quali la proroga è stata negata.

Così facendo si raggiungerebbe l'obiettivo di aumentare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile consentendo a iniziative già comunque autorizzate di essere finalmente realizzate. Quanto alle semplificazioni autorizzative, quella più rilevante riguarda la possibilità per strutture turistiche o termali di installare nuovi impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza non superiore a 1 MW su terreni nella loro disponibilità finalizzati all'autoconsumo. In questo caso, è sufficiente presentare la Dila al Comune per essere autorizzati, a condizione di essere fuori dai centri storici e in aree non vincolate dal punto di vista paesaggistico e culturale.Lievi aggiustamenti riguardano la realizzazione di impianti fotovoltaici su cave per cui è possibile anche utilizzare una porzione delle stesse. È stato infine aggiunto un contributo pari 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione. Tale contributo è finalizzato alla realizzazione di progetti e interventi di sviluppo sociale, economico e produttivo nei comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.

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