Amministratori

Revoca dell'incarico per gli amministratori della partecipata che non cooperano con il socio pubblico negli adempimenti di legge

Il Comune sosteneva di essersi attivato senza però ottenere risposta da parte degli organismi strumentali

di Michele Nico

Con la delibera n. 93/2022, la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Sicilia, ha sottoposto al vaglio la gestione di un Comune, e in esito all'esame del rendiconto per l'esercizio 2020 ha accertato vari profili di irregolarità contabile, tra cui alcune criticità inerenti ai rapporti tra l'ente locale e le società partecipate.

Il fondo perdite società partecipate
La Sezione ha rilevato, in primo luogo, la carenza di un chiaro prospetto relativo alla situazione economico-patrimoniale degli organismi strumentali e la contestuale assenza di accantonamenti nel fondo perdite società partecipate, osservando che tale modus procedendi comporta uno scostamento del bilancio dai principi di sana gestione finanziaria.
La mancanza di tali accantonamenti a prescindere da una qualsiasi valutazione sulla situazione economica delle partecipate è una prassi in contrasto con l'articolo 21 del Dlgs 175/2016 secondo il quale nel caso in cui «le società partecipate (…) presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione».
Come ha chiarito la giurisprudenza contabile, si tratta di un accantonamento che non determina l'obbligo per l'ente socio di provvedere al ripiano delle perdite, né l'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato, ma che è soltanto finalizzato a neutralizzare eventuali ricadute negative della gestione societaria. Ne consegue che l'ente deve procedere con l'accantonamento nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, mediante approvazione del bilancio della società partecipata.
L'inosservanza di queste cautele da parte del Comune in esame fa scattare un richiamo della Sezione che, in vista della relazione sulla gestione 2021, ha invitato gli organi di vertice dell'ente a fornire un chiaro prospetto sulla situazione economico-patrimoniale delle società partecipate «precisando l'ultimo bilancio approvato da tali organismi e il risultato di esercizio del triennio 2018/2020, che dovrà essere asseverato dall'organo di revisione nella relazione al medesimo rendiconto».

La conciliazione debiti/crediti
A fronte della mancata conciliazione debiti/crediti di cui al Dlgs 118/2011, che richiede di allegare al rendiconto una nota informativa recante gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate, il Comune ha replicato alla Sezione che l'ente si è attivato per dare corso all'adempimento, senza però ottenere risposta da parte degli organismi strumentali. Il collegio ha rilevato, sul punto, che la Pa deve utilizzare tutti gli strumenti normativi (anche civilistici) previsti dall'ordinamento per ottenere le informazioni necessarie, evidenziando che gli organi societari sono tenuti ex lege a riscontrare le richieste del socio pubblico e a cooperare nel disimpegno degli adempimenti prescritti, pena la possibile revoca dell'incarico. Secondo i giudici, infatti, «gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio».

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