Personale

Concorsi, illegittima la richiesta della commissione ai candidati di apporre un codice numerico sul compito

Pregiudica la tutela dell'anonimato e della imparzialità delle valutazioni

di Domenico Carola

Nella prova scritta di un concorso, la circostanza che su ciascun elaborato fosse apposto, al di sotto del codice a barre, un codice numerico di 4 cifre, integra una modalità di svolgimento che consente l'abbinamento tra il candidato e l'elaborato della prova e pregiudica la tutela dell'anonimato e della imparzialità delle valutazioni. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2637/2022.

Era stata la stessa commissione a prevedere che ciascun compito fosse contrassegnato da un codice a barre e da un codice numerico di massimo 4 cifre della cui apposizione erano incaricati gli stessi candidati.

I giudici di Palazzo Spada hanno accolto le doglianze dei candidati ricorrenti in merito alla violazione del principio dell'anonimato. Nelle motivazioni dell'ordinanza il collegio aveva effettuato una disamina puntuale e rigorosa dell'anomala disposizione, voluta dalla Commissione, di invitare i candidati ad apporre di proprio pugno il codice numerico al di sotto del codice a barre.

I giudici amministrativi avevano ritenuto che «è come se fosse stato scritto il nome e cognome del candidato o come se si fosse consentito di apporvi un segno di riconoscimento chiaro ed univoco». Le ragioni addotte dall'amministrazione della necessità di usare un codice numerico per il caso di malfunzionamento del sistema informatico erano state ritenute «irragionevole poiché si sarebbe potuto scegliere un secondo codice informatico a barre QR code o altri sistemi di abbinamento non così facilmente memorizzabili». Ma nell'ordinanza cautelare e nel merito il Tar Pescara aveva adombrato ulteriori pericoli in concreto della violazione dell'anonimato in quanto erano presenti candidati interni e quindi non era remota la possibilità di conoscenza diretta da parte dei componenti la commissione.

Secondo i giudici di Palazzo Spada «l'anonimato è la condizione che garantisce il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento tra i candidati. Le condotte dei candidati o dei soggetti deputati dall'amministrazione procedente allo svolgimento del concorso che pongano in pericolo l'anonimato costituiscono anche condotte di lesione dell'imparzialità e della par condicio». Nel caso de quo il concorso si articolava in due prove scritte, una a contenuto teorico ed una a contenuto teorico pratico in cui «l'assegnazione del punteggio è riservata alla valutazione discrezionale (in larga parte insindacabile anche nella sede giurisdizionale) della commissione esaminatrice».

Pertanto in tali ipotesi «la violazione dell'anonimato si realizza anche attraverso condotte o comportamenti astrattamente idonee a porre in pericolo il principio di imparzialità della procedura concorsuale, da valutare mediante un giudizio in concreto, ma formulato ex ante, secondo un criterio di idoneità casuale».

Ne consegue che «la circostanza che su ciascun elaborato fosse apposto, accanto o al di sotto del codice a barre, un codice numerico di massimo 4 cifre (facilmente memorizzabile dal candidato e dai commissari), integra una modalità di svolgimento delle prove scritte che, consentendo in astratto l'abbinamento tra il candidato e l'elaborato della prova scritta, pregiudica la tutela dell'anonimato e della imparzialità delle valutazioni».

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