Pnrr, tutte le deroghe contabili e sul personale per accelerare le procedure di attuazione
Le nuove regole interessano sia le fasi della programmazione sia quelle della gestione
La partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari non può essere rallentata dalle regole contabili degli enti locali. Le esigenze di celerità del procedimento amministrativo inducono dunque a varare una serie di deroghe al vigente ordinamento contabile degli enti locali, che interessano sia le fasi della programmazione che quelle della gestione.
Le deroghe contabili
Innanzitutto l' articolo 6-bis del DL 152/21 stabilisce la possibilità di espletare le procedure di affidamento delle attività di progettazione anche in mancanza di una specifica previsione degli interventi nel piano triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale. Fino al 2026 è inoltre possibile variare il bilancio iscrivendo i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga a quanto disciplinato dall'articolo 163 del Tuel ,anche nel corso dell'esercizio provvisorio o durante la gestione provvisoria. In ambito gestionale l'articolo 15 del Dl 77/21 consente poi l'accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Pnrr e del Pnc sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità. Il Peg dovrà però contenere appositi capitoli di entrata e uscita finalizzati alla gestione delle risorse e degli investimenti Pnc e Pnrr (articolo 3 del Dm 11 ottobre 2021). Gli enti territoriali, in quanto soggetti attuatori dei progetti Pnrr, potranno ottenere anticipazioni di cassa da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Decreto Pnrr dispone infatti, al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione degli interventi finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, la possibilità di disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, compresi gli enti territoriali. L'erogazione sarà effettuata sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», istituito per l'attuazione del programma Next Generation Eu. Nessun limite infine all'utilizzo degli avanzi di amministrazione vincolati da parte degli enti in disavanzo. L'articolo 15 del Dl 77/2021 dispone infatti che le risorse ricevute per l'attuazione del Pnrr e del Pnc che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione possono essere utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018.
La spesa di personale
Tra le norme in materia di spesa del personale, l'articolo 31-bis del Dl 152/2021 detta le regole per le assunzioni a tempo determinato per un periodo anche superiore ai trentasei mesi, ma non oltre il 2026, in deroga ai vigenti limiti sul lavoro flessibile e alle disposizioni dell'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 296/2006 e articolo 33 del Dl 34/2019. Le predette assunzioni sono però subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione contabile del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Nessun blocco alle assunzioni poi in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione del preventivo, del rendiconto e del bilancio consolidato. Con l'articolo 3-ter del Dl 80/2021 viene infatti posta una deroga alla regola generale, disciplinata all'articolo 9, commi 1-quinquies e successivi, del Dl 113/16, che prevede, nell' ipotesi di mancato rispetto dei termini per l'approvazione del preventivo, del rendiconto e del bilancio consolidato o dell' invio dei documenti alla banca dati delle pubbliche amministrazioni entro 30 giorni dal termine di legge per l'approvazione degli stessi, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale.