Amministratori

Partecipate, il «repertorio» delle decisioni della Corte conti Emilia Romagna degli ultimi tre anni

Le massime raccolte toccano tutte le questioni rilevanti per gli enti territoriali

di Corrado Mancini

Il sistema delle partecipazioni pubbliche a livello territoriale è da tempo monitorato dalle Sezioni Regionali della Corte dei conti sotto il duplice profilo dell'efficienza gestionale nonché della sussistenza dei presupposti di legge per il loro mantenimento. Ciò posto sussistono ancora dubbi interpretativi di non poca rilevanza, in particolare nell'ambito dei processi di razionalizzazione periodica in base all'articolo del Tusp. In questo senso appare molto utile e apprezzabile la relazione che raccoglie, in forma di repertorio, le pronunce della Sezione per l'Emilia Romagna depositate negli anni 2020, 2021 e 2022 approvata con la delibera n. 15/2023. Le massime raccolte nel repertorio della Corte toccano tutte le questioni rilevanti delle partecipazioni degli enti territoriali. Un aspetto ricorrente è costituito dalla carenza motivazionale nell'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione.

In particolare le massime evidenziano come in base all'articolo 20, comma 1, del Tusp le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente «un'analisi dell'assetto complessivo delle società»in cui detengono partecipazioni dirette e indirette mediate l'adozione di un apposito provvedimento amministrativo necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti nonché in relazione all'adeguatezza organizzativa della struttura societaria alla luce dei parametri normativi, attraverso un'apposita relazione tecnica che permetta la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano.

L'analisi dell'assetto complessivo delle società, prevista dall'articolo 20, comma 1, del Tusp, implica un esame organico di tutti i costi di funzionamento della società allo scopo di valutare l'opportunità di adottare un piano di razionalizzazione; talché, non può considerarsi esaustiva dell'adempimento normativo la sola fissazione di obiettivi in particolare riguardanti le spese del personale e i compensi degli amministratori compiuto dall'ente nell'ambito delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Tusp; peraltro, l'analisi dei costi di funzionamento deve in ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, come d'altra parte specificamente previsto nelle linee di indirizzo della Sezione delle Autonomie (delibera n. 22 del 2018, punto 04).

Quindi i piani di revisione delle partecipazioni societarie devono consentire la verifica della correttezza e della completezza dell'analisi svolta dall'ente, propedeutica alle decisioni di cui all'articolo 20 del Tusp; in quanto, se è pur vero che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni socie, queste ultime sono tenute a motivare esaustivamente le scelte effettuate, tra le quali quella in merito al mantenimento senza interventi della partecipazione, in termini di convenienza economica del ricorso allo strumento societario, anche con riferimento all'attuale situazione economica e patrimoniale della società.

Una specifica motivazione risulta indispensabile, secondo le previsioni di cui all'articolo 4 del Tusp, in ordine all'indispensabilità del mantenimento della partecipazione ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali; infatti, il vincolo di scopo di cui al citato articolo 4 pone limiti alla capacità generale delle amministrazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in società di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante le stesse, sicché, possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico, donde, sul punto sussiste un obbligo di motivazione rafforzata.

Anche la previsione nello Statuto societario di composizione collegiale dell'organo amministrativo, deve essere supportata da motivazione rafforzata che dia conto delle «specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi». Il riferimento, in modo generico, alla «necessità di garantire una adeguata rappresentatività ai tre soci pubblici paritetici» non contiene una convincente motivazione circa la scelta effettuata con riguardo alle «specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa» e alle «esigenze di contenimento dei costi», come prescritto dall'articolo 11, comma 3, del Tusp.

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