Urbanistica

Durc di congruità, in caso di Ati ciascuna impresa è responsabile in proprio

Il chiarimento Commissione delle Casse edili nelle risposte alle ultime Faq. Movimento terra e scavi soggetti a verifica ma le attività geognostiche sono escluse: non è edilizia

di Massimo Frontera

In caso di Ati non sarà soltanto l'impresa capogruppo a inserire i dati relativi al cantiere, ma anche tutte le imprese mandanti affidatarie, ciascuna per la propria quota di lavorazione. Ciascuna impresa sarà pertanto verificata singolarmente, dovrà chiedere una attestazione e sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata congruità. Lo chiarisce la Commissione nazionale delle Casse edili (Cnce) rispondendo a una domanda delle ultime faq pubblicate il 13 aprile relativamente alle questioni operative sul Durc di congruità entrato in vigore nel novembre del 2021. Nel rispondere alla domanda su «chi inserisce il cantiere (nel sistema Edilconnect, ndr) in caso di Ati» la Commissione riprende la risposta alla faq n.3 comunicata nel novembre del 2021 (che corrisponde alla risposta n.57 del documento unico che ricapitola le varie faq pubblicate nel tempo dalla Cnce).

Nel fornire la risposta ci si discosta parzialmente dall'indicazione fornita nel 2021, nella quale si affermava che l'impresa capogruppo dell'Ati dovesse inserire i dati nel sistema e che la Cassa edile dovesse procedere alla verifica. Questa procedura viene confermata ma poi si aggiunge una novità, volta a semplificare la verifica da parte della Cassa edile. «Operativamente - si legge nella risposta alla faq n.5 pubblicata il 13 aprile - per consentire alla Cassa Edile/Edilcassa la verifica che ciascuna impresa affidataria componente l'Ati, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati, ciascuna impresa mandante, costituente l'Ati, inserirà a sua volta un cantiere in Cnce_Edilconnect, indicando la tipologia di lavori "C – Lavori in affidamento" e l'importo della sola propria quota di lavori». «Ogni impresa - prosegue la Cnce - richiederà, quindi, al termine dei lavori della medesima svolti, una distinta attestazione di congruità». Confermata invece la responsabilità in solido nel caso di imprese consorziate: «Laddove l'Ati decida, invece, di avvalersi per l'esecuzione dell'opera di una società consortile, indicata nella denuncia nel sistema Cnce_Edilconncet, nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile. Nel caso di titolare del contratto di appalto con il committente sia un consorzio stabile sarà lui stesso soggetto affidatario del contratto».

Attività geognostiche fuori dalla congruità
In un'altra risposta la Cnce risponde alla domanda su come vanno considerate le attività geognostiche e se sono soggette alla verifica della congruità. La risposta è negativa: «No, in quanto non rientrano nelle lavorazioni edili». Sono però soggette a verifica altre attività preparatorie: «Laddove, però, ai fini della realizzazione delle medesime indagini fossero necessari interventi di movimento terra, scavo e similari, queste ultime attività sarebbero soggette alla verifica di congruità in quanto lavorazioni edili».

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