Fisco e contabilità

I registri degli ufficiali della riscossione non vanno vidimati dall'agenzia delle Entrate

Al più i Comuni possono prevedere con regolamento prescrizioni interne

immagine non disponibile

di Giuseppe Debenedetto

Nel caso di attività di riscossione coattiva effettuata dai Comuni o dai concessionari privati, il registro cronologico previsto per gli ufficiali della riscossione non deve essere vidimato dall'agenzia delle Entrate ma al più i Comuni possono prevedere con regolamento apposite prescrizioni interne. É quanto chiarito dall'Anacap (associazione nazionale delle aziende concessionarie servizi entrate enti locali) con un parere del 13 gennaio 2022, inviato anche al ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Anci-Ifel.

Anacap risponde alle richieste di chiarimenti in ordine all'obbligo del funzionario della riscossione, nominato dal Comune o dal suo concessionario, di munirsi di un registro cronologico sul quale annotare tutti gli atti ed i processi verbali formati nell'esercizio dell'attività esecutiva in danno dei debitori (pignoramenti, vendite eccetera).

La normativa prevede tuttora l'obbligo di numerare progressivamente le pagine del registro e di sottoporlo alla vidimazione, adempimento questo delegato alle direzioni regionali dell'agenzia delle Entrate (articolo 44 del Dlgs 112/1999), con l'applicazione di sanzioni in caso di inadempimento (articolo 51 del Dlgs 112/1999).

L'Anacap evidenzia che il Dlgs 112/1999 non si applica nel sistema della riscossione coattiva delle entrate locali, quando queste sono riscosse dall'ente o dai soggetti previsti dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997, che prevede una diversa regolamentazione delle attività di riscossione delle entrate locale. La disciplina è stata da ultimo revisionata dalla legge 160/2019, che detta disposizioni aventi natura di "norma speciale", prevedendo la possibilità di nomina del funzionario responsabile della riscossione con una procedura più semplificata rispetto al passato.

Si tratta di una figura omologa all'ufficiale della riscossione, che svolge compiti per gli enti locali e le società private che supportano gli enti locali nell'attività di riscossione coattiva, diversamente dagli ufficiali della riscossione che operano prevalentemente in ambito di riscossione esattoriale di crediti erariali (infatti il riferimento dell'articolo 42 del Dlgs 112/199 è ai concessionari della riscossione, poi diventati agenti della riscossione e attualmente agenzia delle Entrate-Riscossione).

Da questa equiparazione funzionale è sorto il dubbio se anche per il funzionario della riscossione vi sia l'obbligo di utilizzare il registro cronologico vidimato dall'agenzia delle Entrate.

Per l'Anacap tale obbligo non può essere esteso per analogia alla riscossione coattiva ed ai procedimenti esecutivi avviati dal comune o dal suo concessionario attraverso il funzionario della riscossione. Al massimo l'obbligo potrebbe essere previsto dal Comune con una specifica disposizione regolamentare o nel disciplinare di gara, ritenendo quindi inapplicabile la disciplina contenuta nell'articolo 44 del Dlgs 112/1999, dettata per disciplinare un diverso sistema di riscossione, non espressamente richiamata dalla legge 160/2019.

Peraltro risulta che diverse direzioni provinciali dell'agenzia delle Entrate abbiano restituito i registri da vidimare alle concessionarie richiedenti, comunicando di non avere competenze in merito alle istanze di vidimazione, esulando la relativa materia dall'ambito di propria competenza.

In sostanza la vidimazione del registro potrebbe essere demandata al Responsabile del Servizio oppure al Segretario comunale, sempreché sussista tale esigenza dal momento che ormai vengono utilizzati i registri elettronici e non più gli arcaici registri cartacei.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©