Imprese

Giornali di cantiere e Sal: l'assenza non basta a negare la deduzione

Servono prove rigorose per contestare l'operazione oggettivamente inesistente

di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Per contestare la deduzione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, la prova del Fisco dev’essere rigorosa. Anche nelle situazioni in cui l’emittente delle fatture contestate sia incorso in ripetute gravi violazioni, al punto da potersi qualificare come evasore totale, è necessario che l’accertamento sia preciso e puntuale, tanto più in un caso in cui il committente è stato in grado di fornire documentazione contabile ed extracontabile dell’esistenza delle operazioni. Così si esprime la Ctp Bergamo 117/2/2021 (presidente e relatore Fischetti), occupandosi di contestazioni in materia di fornitura di manodopera nel settore edile.

Nel caso in esame, le Entrate puntano l’attenzione sulla mancanza di documenti quali gli stati d’avanzamento lavori e i giornali di cantiere, nonostante la contribuente avesse prodotto ulteriore documentazione oltre a quella contabile e bancaria (contratti, Durc, notifiche di cantiere, piani sicurezza, verbali di sopralluogo, eccetera) che, seppur contenente alcune incongruenze, è tuttavia ritenuta sufficiente dalla Ctp per supportare l’effettività delle prestazioni. D’altra parte, la stessa agenzia delle Entrate ha valutato la consistenza dei dati e delle informazioni fornite: nel corso della procedura volta a definire in adesione l’accertamento, ha tentato di correggere il tiro, sostenendo che si trattasse di operazioni «almeno in parte, soggettivamente inesistenti» e producendosi nella ricostruzione induttiva del reddito della società committente.

Per quanto non sia chiarissimo il contesto in cui tale revirement è stato ufficializzato, i giudici ne sanciscono l’illegittimità. E lo fanno richiamandosi al principio per cui, in ambito tributario, è preclusa all’ente impositore la possibilità di ampliare o comunque modificare la contestazione contenuta e “cristallizzata” nell’avviso d’accertamento, posto che «la materia del contendere è delimitata dall’originario atto impositivo e dalla sua motivazione». A supporto è richiamata la sentenza 6103/2016 di Cassazione: le ragioni alla base dell’atto impositivo definiscono i confini del giudizio, vietando che possano porsi a sostegno della pretesa ragioni diverse o che siano modificate “in corsa” quelle definite nella motivazione dell’atto.

Infine, la sentenza bergamasca stabilisce che, anche qualora una simile modifica della contestazione fosse ammissibile, nulla cambierebbe visto e considerato che la deduzione dei costi è possibile perfino in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti (articolo 14, comma 4-bis, legge 537/1993), salvo che si tratti di spese utilizzate direttamente per il compimento di atti o attività «qualificabili come delitto non colposo». Circostanza, peraltro, che non ricorre nel caso specifico.

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