Amministratori

Accesso agli atti, via libera alla copia della denuncia anonima

Il principio di trasparenza deve ritenersi sempre prevalente su quello alla riservatezza

di Pietro Alessio Palumbo

Quando l'istanza di accesso del dipendente riguarda una segnalazione anonima contro di lui è evidente che lo scopo del richiedente è conoscerne il contenuto e non il suo autore; che peraltro è e resta sconosciuto persino all'Amministrazione. Ne deriva che in casi di questo genere ogni presunta esigenza di salvaguardare la riservatezza dell'autore dell'esposto da possibili recriminazioni o ritorsioni non sussiste. Nella vicenda affrontata dal Tar Lazio (sentenza n. 6101/2022) la richiesta in parola era stata inoltrata da un dipendete ormai in pensione; e per il giudice in tali situazioni non è verosimile neppure un rischio astratto di vendette o ripicche nei confronti di ex colleghi; ovviamente qualora fossero stati questi ultimi gli autori della accusa anonima.

L'ente aveva rigettato la richiesta di accesso per difetto d'interesse. A suo dire la segnalazione anonima si configurava come elemento fattuale esterno al procedimento; con una portata autonoma e distinta dalle attività successivamente svolte. Era quindi del tutto irrilevante conoscere la sua esistenza; al punto da poterla considerare un elemento che non entra nell'istruttoria e per questo non soggetta ad alcuna forma di accesso.

Di contrario avviso il Tar capitolino. Innanzitutto deve in ogni caso essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi. Per un verso non bastano esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere a una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi. Per altro verso la legittimazione all'accesso non può essere valutata facendo riferimento alla pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata. Deriva che una volta accertato il collegamento tra l'interesse e il documento, non spetta alla Pa alcuna indagine sull'utilità o efficacia del documento in prospettiva di una eventuale tutela in tribunale o con altri strumenti nell'ipotesi utilizzabili.

Secondo il giudice romano, al di fuori di particolari casi in cui il denunciante potrebbe essere esposto, in ragioni dei rapporti con il denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni, il principio di trasparenza deve ritenersi sempre prevalente su quello alla riservatezza; e dunque, non sussiste un diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative incidenti su terzi. Ciò anche perché una volta che l'esposto è pervenuto alla sfera di conoscenza della Pa, l'autore dell'atto ha perso il controllo su di esso, essendo entrato nella disponibilità dell'Amministrazione. Discende che nell'ambito di un procedimento ispettivo, o comunque di controllo, al privato è riconosciuta la piena titolarità di conoscere i documenti utilizzati per l'iniziativa che lo riguarda, inclusi gli esposti o denunce, suscettibili per la loro valenza probatoria, di concorrere all'accertamento dei fatti accaduti.

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