Fisco e contabilità

Gestione Pnrr, necessaria la corretta fascicolazione dei documenti

Per i progetti "confluiti" è consigliabile un atto di riconducibilità della documentazione (Dsan)

di Daniela Ghiandoni e Matteo Giuliodori

Nell'ambito della gestione dei progetti Pnrr, l'articolo 9, comma 1, del Dl 77/2021 colloca gli enti locali nell'elenco dei soggetti attuatori, i quali, oltre a essere beneficiari delle risorse, sono altresì responsabili della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e delle relative attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione finanziaria.

Ed è proprio la fase di attuazione del Piano che sta mettendo a dura prova le amministrazioni, alle prese con un'endemica carenza di personale qualificato, cronoprogrammi fin troppo ambiziosi e complesse attività di rendicontazione e monitoraggio imposte dal sistema Regis.

Un aspetto che i Responsabili unici di procedimento non devono trascurare è quello dell'archiviazione e conservazione della documentazione dei progetti afferenti al Pnrr, disciplinati dall'articolo 9, comma 4, del Dl 77/2021. Gli enti attuatori sono infatti chiamati ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni con la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del Pnrr.

Ne consegue che, al fine di agevolare le fasi di controllo e audit messe in campo da ministeri e autorità europee competenti, gli enti dovranno conservare in fascicoli (cartacei o informatici) tutta la documentazione tecnico-amministrativo-contabile riferita ai singoli interventi, alle procedure di affidamento, allo stato di avanzamento progettuale, nonché tutto ciò che permetta di evincere l'effettiva realizzazione degli output e il conseguente raggiungimento del risultato.

Per sintetico riepilogo, i documenti andranno conservati in uno specifico fascicolo cartaceo e informatico secondo le seguenti forme: originali; copie autenticate; copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali), documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica (in quest'ultimo caso si dovranno seguire le «Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici» Determinazione Agid n. 407/2020, in vigore dal 1° gennaio 2022). È opportuno ricordare che tale obbligo di conservazione non prevede eccezioni per gli avvisi sulla trasformazione digitale (1.2 – 1.3 – 1.4), che godono della cosiddetta rendicontazione semplificata.

Un'ultima considerazione, ma certamente non per importanza, va effettuata per quanto concerne gli obblighi che il Pnrr impone al contenuto dei documenti di progetto (articolo 34, Regolamento Ue 2021/241).

Il regolamento stabilisce che gli enti sono tenuti a indicare nella documentazione inserita nel fascicolo a riprova della successiva rendicontazione che il progetto è stato finanziato nell'ambito del Pnrr, con esplicito riferimento all'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad esempio, utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU»), riportando l'emblema dell'Unione europea stessa.

Non bisogna infatti dimenticare che per Bruxelles, il Pnrr non è solo uno strumento di sostegno alla ripresa economica degli Stati membri, ma finanche un'imponente campagna di brand marketing.

I predetti obblighi di informazione e comunicazione hanno un impatto non di poco conto nell'attività di rendicontazione dei progetti del Pnrr, poiché in caso di documentazione non conforme caricata nella piattaforma Regis, potrebbe verificarsi persino la perdita o rimodulazione del contributo ricevuto.

In base a quanto riportato, sarebbe legittimo nutrire delle perplessità su come garantire un'adeguata conservazione e rendicontazione di tutti quei progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo-contabile non riporta i riferimenti relativi al Pnrr.

Il caso emblematico è quello dei progetti "Piccole e Medie Opere" , "Rigenerazione Urbana" e "Piani Urbani Integrati", finanziati dal ministero dell'Interno, confluiti nel Pnrr con il decreto del Mef 6 agosto 2021, quando una parte delle opere era già stata avviata o persino collaudata. In questo caso, per sanare eventuali carenze formali, è consigliabile la redazione di un atto di riconducibilità della documentazione (Dsan), firmato dal Rup o dal dirigente responsabile con cui si attesta che la documentazione di progetto afferisce allo specifico intervento finanziato dal Pnrr e dalla quale si evincano Missione – Componente – Intervento – Cup e il richiamo a Ngeu (Next Generation European Union).

Ai fini di una corretta rendicontazione, il Dsan andrà poi caricato nella sezione Gestione Spese della piattaforma Regis.

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