Fisco e contabilità

Incognita pluriennale sul fondo anticipazioni di liquidità

Con l'articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021, sono state dettate le nuove modalità di iscrizione

di Francesco Bruno (*)

Con l'articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021, sono state dettate le nuove modalità di iscrizione, sia in bilancio che in rendiconto, del fondo anticipazioni di liquidità (Fal) erogate da Cassa depositi e prestiti agli enti locali, nell'intento di superare le modalità di contabilizzazione disposte da norme precedenti dichiarate costituzionalmente illegittime da sentenze della Corte costituzionale.

Sull'attuale precetto normativo si è registrato l'intervento del Mef che, con decreto 1° settembre 2021, ha aggiornato il paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, e la Faq di Arconet n. 47 del 3 dicembre 2021, di chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione del fondo.

I chiarimenti di Arconet si sono rivelati di indubbia utilità per favorire la corretta e completa comprensione delle modalità di contabilizzazione, ancor di più se integrati dall'esempio consultabile nel resoconto della riunione del 17 novembre 2021 della commissione.

Grazie alle modifiche apportate dalla legge e dal principio contabile sopra richiamati, gli enti locali non possono più applicare, in sede di bilancio, in entrata, come utilizzo del «Fondo anticipazioni di liquidità» l'intero importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente e, nella spesa, non possono iscrivere l'importo stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio.

A decorrere dal bilancio 2022-2024, la previsione in entrata del fondo anticipazioni di liquidità, rinveniente dallo specifico accantonamento sul risultato di amministrazione in sede di rendiconto, deve essere di importo pari alla quota capitale rimborsata nell'esercizio precedente e, nella spesa, deve essere iscritto un importo pari alla quota capitale da rimborsare nell'esercizio.

Nel concreto, fermo restando che le rate per capitale di ammortamento annuale non possono essere finanziate dal fondo iscritto in entrata, cosa della quale deve essere dato atto in specifica sezione della nota integrativa allegata al bilancio (nell'auspicio che la norma non venga anch'essa ritenuta non conforme al dettato costituzionale), le maggiori risorse correnti da reperire sono, di fatto, limitate al differenziale fra la minore quota capitale rimborsata nell'esercizio precedente e quella da rimborsare nell'esercizio prevista in bilancio.

In tutto ciò, può procurare effetti imprevisti quanto si rileva nell'esempio riportato nel resoconto della riunione Arconet del 17 novembre 2021 - che la commissione invita a consultare per maggior chiarimento della Faq n. 47 - laddove, nel quadro generale riassuntivo del bilancio 2022-2024, l'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità, in entrata, è previsto soltanto nel bilancio 2022 e non già anche nel 2023 e 2024, a fronte della quota capitale da rimborsare giustamente prevista, nella spesa, in ciascuno degli esercizi del triennio.

L'interpretazione che viene fornita al dettato dell'articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021, potrebbe anche ritenersi coerente con quanto specificatamente previsto dalla norma che dispone: «La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo…». E, tuttavia, oltre che così operando viene meno, fittiziamente, nel biennio successivo al primo esercizio del bilancio pluriennale la copertura di spese di natura corrente o in conto capitale in misura pari alla quota capitale dell'anticipazione rimborsata nell'esercizio precedente, copertura che sarà garantita con l'approvazione dei bilanci nei due anni successivi, l'interpretazione presenta incoerenza con altra disposizione avente forza di legge che evita la finzione: si tratta del principio contabile disposto dal paragrafo 9.2.3. dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.

La specifica contabilizzazione prescritta dalla norma precedente consentiva opportunamente l'utilizzo del fondo anche negli esercizi successivi al primo. Rilevando, marginalmente, che la norma innovativa non esplicita la limitazione al «primo esercizio successivo», è da sottolineare che il decreto Mef 1° settembre 2021 di adeguamento del principio contabile al nuovo sistema ha modificato soltanto il paragrafo 3.20 bis, ma ha mantenuto inalterato il successivo paragrafo 9.2.3. che, pertanto, resta in vigore nella stesura originaria, quale unica fattispecie per la quale l'avanzo di amministrazione può essere applicato oltre che nel primo esercizio del bilancio pluriennale anche nei due esercizi successivi.

Per questo principio contabile, ancora vigente, infatti, «il risultato di amministrazione è applicato anche negli esercizi successivi nel rispetto della disciplina del fondo anticipazioni di liquidità di cui al paragrafo 3.20 bis». Tale principio avrebbe dovuto essere modificato o soppresso contestualmente alla modifica apportata al paragrafo 3.20 bis, trattando della stessa fattispecie. Poiché è rimasto inalterato, può ben verificarsi che gli enti locali meno attenti nella consultazione dei resoconti Arconet abbiano operato o opereranno in sede di bilancio 2022-2024 applicando il risultato di amministrazione da utilizzo Fal non solo nel primo esercizio ma anche nei successivi esercizi 2023 e 2024, nel rispetto di un principio contabile – il 9.2.3. appunto – ancora vigente, ossia di una disposizione adottata con atto avente forza di legge.

É auspicabile una rimeditazione nell'interpretazione della norma o, se proprio non si ritenesse possibile, la soppressione del principio contabile di cui al paragrafo 9.2.3. dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Nelle more, l'ancora vigente principio contabile, che la stessa Arconet ha ritenuto di mantenere non proponendone la soppressione con il decreto Mef 1° settembre 2021, legittima il comportamento degli enti a detto principio si sono ancora attenuti nell'elaborazione del bilancio di previsione 2022-2024, per cui sarebbero ingiustificati problemi di blocco nella trasmissione del documento alla Bdap.

(*) Presidente onorario Ardel

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