Il CommentoFisco e contabilità

Acquisto di una partecipazione da parte di un Comune, la Corte dei conti «complica» la vita agli enti

di Ettore Jorio e Vittorio Zupo

Una delibera, adottata il 20 ottobre scorso (n. 161/2022/PAR), della Sezione regionale di controllo per la Lombardia da far tremare i polsi ai decisori delle istituzioni territoriali (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 1° novembre). Infatti, complica loro la vita nello scegliere di costituire e/o acquisire, in toto ovvero in quote, società a partecipazione pubblica. Ciò a mente della corretta applicazione del cosiddetto "decreto Madia". Più precisamente, dell'articolo 5 del Dlgs 19 agosto 2016 n. 175, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, così come modificato dalla legge n. 118/2022 (articolo 11), regolativa del mercato e della concorrenza.

Qualche frequente ripensamento
Insomma, ci sarà un bel da farsi dopo l'assunto della deliberazione della Sezione meneghina che non ha perso tempo a esercitare le sue competenze, assunte dal 27 agosto, a mente del sopravvenuto testo dell'articolo 5.3 del Dlgs 175/2016, degli atti amministrativi attraverso i quali le autonomie locali costituiscono ovvero acquisiscono, direttamente ovvero indirettamente, partecipazioni societarie. Atti deliberativi, questi, da tramettere al Magistrato dei controlli tuttavia a fini conoscitivi. Da qui, l'esigenza di esprimere un parere - che ci sta tutta - per come si evince dalla lettera normativa e dalla ratio legislativa di demandare a essa Corte dei conti la verifica sul deliberato. Ciò soprattutto in relazione alla conformità del medesimo con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria del decisum amministrativo nonché alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Per un corretto e conforme giudizio di convenienza si dovrà ricorrere, verosimilmente, a un algoritmo
Un giudizio di merito importante, quello attribuito alla Sezione di controllo, atteso che esso debba concretizzarlo ricorrendo ai parametri che riguardano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria dell'ente, messa in relazione con l'evento. Di conseguenza, sulla ipotesi ventilata in atti debba riguardare la convenienza economica dell'operazione e la sostenibilità finanziaria della medesima, sia se destinata a costituire ovvero ad acquisire una società pubblica che dovrà assumere una gestione diretta dei servizi, cui la medesima è destinata per oggetto sociale, che in via indiretta.
A un siffatto giudizio è destinata la conferma o meno della compiutezza e della sufficienza della motivazione a sostegno dell'atto deliberativo che, proprio per la sua particolare importanza ai fini della legittimità dello stesso, non può essere una espressione «di mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche». Bensì deve essere, ancorché sintetica, «capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge», in armonia con quattro deliberati precedenti della medesima Sezione di controllo.

La motivazione un onere ineludibile
A una tale conclusione dell'obbligo di una motivazione analitica negli atti che riguardano la costituzione o acquisizioni di società pubbliche, cui è pervenuto il legislatore della disciplina del mercato e della concorrenza per il 2021, viene ad aggiungersi altresì una importante integrazione della lettera del successivo comma 4 del ripetuto articolo 5 del Dlgs 175/2016. Il tutto, allo scopo di disciplinare il medesimo compito di verifica alla Corte dei conti per gli atti, aventi il medesimo oggetto, adottati dallo Stato e gli enti nazionali, per i quali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo, nonché dalle Regioni e dei loro enti strumentali (oltre che università e istituzioni pubbliche autonome) nei cui confronti la competenza spetta alle relative Sezioni regionali di controllo.
Per ogni parere espresso, in tutto o in parte negativo, l'Istituzione corrispondente deliberante è tenuta a motivare (molto) analiticamente le ragioni per le quali intenda non adeguarsi ma discostarsi dal parere del Giudice dei conti.

Bandita l'acriticità
Il tema della costituzione e acquisizione, nella totalità ovvero in quote di proprietà di terzi, sta cominciando ad assumere contorni più netti, che per molti versi distolgono la Pa da usi impropri del ricorso acritico a costituzioni e acquisizioni di società a partecipazione pubblica, cui si è ricorso a man bassa, per incrementare occasioni occupazionali altrimenti negate. Ciò ha determinato un conseguente disastro economico, dovuto a soventi interventi di ripiano degli enti con incursioni sul proprio bilancio per compensare le perdite di esercizio della società comunque partecipata, e depauperamento del patrimonio pubblico dovuto a sensibili decrementi del valore dei patrimoni netti delle stesse.

Basta inguaiare il bilancio della Repubblica
Per altri versi, un pericolo serio è da registrare nel frequente uso da parte delle Regioni di rincorrere risanamenti impossibili di partecipate attraverso leggi provvedimento tendenti ad acquisizioni di quote sociali di società decotte, finanche senza predisposizioni di appositi piani industriali dimostrativi della convenienza economica e fattibilità della scelta. Con questo, dunque, senza prevedere quanto la deliberazione esaminata della Corte dei conti lombarda raccomanda agli enti locali, ovverosia di valutare preventivamente la assoluta convenienza del decisum legislativo, verosimilmente produttivo di accollo di deficit patrimoniali inenarrabili e di perdite di esercizio, gigantesche per quelle società impegnate in attività di servizi energivori, rispettivamente da risanare e ripianare. Ciò nell'assoluta inconsapevolezza della sostenibilità finanziaria dell'intervento di costituzione ovvero di acquisizione. Una siffatta modalità, riservata agli enti territoriali in possesso di potestas legislativa, è spesso troppo utilizzata in modo "libertino" lato sensu, perché soggetta esclusivamente ad eventuale sindacato di costituzionalità e non già amministrativo, azionato (molto) peraltro in via incidentale per difetto di alti numeri di contenzioso previsti in ipotesi del genere. Dunque, non rimane altro che sperare nei giudizi di parificazione cui la Corte dei conti, competente per territorio, deve sottoporre i rendiconti delle Regioni eventualmente coinvolte in simili eventi. In siffatte occasioni si rende ovviamente possibile sollevare eccezioni di incostituzionalità ovvero imporre attività rimediali alle irregolarità rintracciate e alla sconvenienze economico-procedurali rilevate.
A monte di tutto, la deliberazione della Corte dei conti milanese insegna come quanto sia importante, allorquando si investono soldi pubblici degli enti autonomistici territoriali, abbassare il più possibile l'alea insita sia nell'intraprendere nuove iniziative societarie ovvero nell'intestarsi partecipazioni sociali, attraendo così rischi presenti e futuri insopportabili per la finanza pubblica.
Insomma, con i tempi che corrono, e prescindendo da essi, occorre una grande attenzione e prudenza sui conti pubblici, solo che si voglia mitigare l'effetto energia e un ulteriore sprofondamento dei conti pubblici, oramai allo spasimo.