Amministratori

Acquisto di una partecipazione da parte di un Comune, le istruzioni della Corte dei conti sulle regole da seguire

La delibera è una sorta di guida per la redazione delle prossime decisioni dei consigli comunali

di Stefano Pozzoli

Arriva un primo parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 161/2022, in merito alla decisione di acquisto di una partecipazione da parte di un Comune. Infatti, la legge concorrenza (Legge 118/2022) ha innovato l'articolo 5 del Tusp (Dlgs 175/2016) prevedendo la necessità di un parere in merito a costituzione e acquisizione di società quale condizione di efficacia dell'atto deliberativo dell'ente. La norma si applica agli atti deliberativi di "costituzione" di società o di acquisizione "diretta o indiretta" di partecipazioni societarie adottati successivamente al 26 agosto 2022.

È dunque interessante vedere come declina questa sua nuova prerogativa la Sezione lombarda, con riferimento alla acquisizione di una quota di una società dei rifiuti già esistente, a cui il Comune in questione affida anche il servizio pubblico locale.

La Sezione predispone una lettura sistematica delle disposizioni a cui riferirsi e formula un suo quadro di analisi, utile a "giudicare" la deliberazione di costituzione o di acquisto di una partecipazione e della relativa decisione di affidamento del servizio, e a noi per orientarci in futuro. Tutto ciò va quindi oltre il fatto specifico, ma costituisce una sorta di guida per la redazione delle prossime decisioni di consiglio comunale.

Anzitutto, il Comune deve misurarsi con l'onere di motivazione analitica sulla compatibilità con i fini istituzionali dell'ente (articolo 5, comma 1, del Tusp), su cui «la Magistratura contabile proprio nella materia societaria di interesse per questa deliberazione - ha già avuto modo di specificare che esso non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche se essa è sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge».

Oltre a ciò il consiglio deve motivare le ragioni che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (articolo 5, comma 1, del Tusp).

La Corte illustra quindi cosa deve risultare sotto questi distinti profili. Nel caso di specie, «manca una analisi delle proprie partecipazioni (anche in organismi partecipati diversi da quelli societari) che consenta di escludere che alcuni servizi siano svolti da altri organismi societari» e il prospetto della dotazione organica della società con l'indicazione dei dipendenti e il numero di amministratori.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, la lettura «non deve essere limitata all'iniziale apporto di capitale sociale» ma, secondo la Sezione, «l'ente aderendo ad una società già in essere avrebbero dovuto dare atto di avere puntualmente esaminato i bilanci della società, quanto meno negli ultimi tre esercizi». Più nel dettaglio viene contestata la mancata analisi del fatturato in termini numerici della società già operativa e quella «dei costi di funzionamento dell'organismo societario e, in particolare, dei costi relativi alla spesa per il personale».

Nella delibera segue poi una accurata valutazione sulla scelta dell'in house, che riassume anche in questo il rilievo del ruolo della Corte e che costringerà i Comuni a essere molto più rigorosi nei loro processi decisionali, oltre che nella stesura della delibera.

A questo proposito, l'attenzione della Corte si concentra sui parametri indicati dall'articolo 192 del codice degli appalti (Dlgs 50/2016) e anche qui, sulla motivazione espressa, sulla quale, però, «onde evitare possibili conflitti con le valutazioni che il Giudice amministrativo potrebbe essere chiamato ad effettuare in ipotesi di una eventuale impugnazione dell'atto di affidamento, la Corte in questa sede si limita a dare atto dell'esistenza della motivazione (…) riportata». Lo stesso sulla motivazione sulla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (articolo 5, comma 1, del Tusp) e di motivazione sulla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei.

Altra verifica, ovviamente è sul rispetto delle formalità di legge.

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