Fisco e contabilità

Tarsu, obbligato nei confronti del Comune è il concessionario dello stadio anche per il bar gestito da terzi

L'obbligo non si trasferisce su chi, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, ha concretamente prodotto i rifiuti

immagine non disponibile

di Cosimo Brigida

L'unione sportiva che ha in concessione lo stadio comunale risponde nei confronti del Comune del pagamento della tassa rifiuti anche per le superfici del bar situato al suo interno, anche se fra il concessionario e il gestore del bar vi sia una convenzione che preveda che gli oneri tributari siano a carico di quest'ultimo.
Secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 8296/2022, in caso di concessione, il soggetto tenuto al pagamento del tributo è il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area sulla quale si producono rifiuti solidi urbani e l'obbligo non si trasferisce su chi, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, ha concretamente prodotto i rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area.

I fatti
La controversia è sorta in seguito all'emissione di avvisi di accertamento Tarsu nei confronti del gestore di un bar presente all'interno dello stadio comunale affidato in concessione ad un'unione sportiva. Nonostante la convenzione in essere con il concessionario preveda che le tasse e gli oneri relativi all'espletamento del servizio siano a suo carico, il gestore del bar ritiene di non poter essere considerato soggetto passivo della tassa in quanto utilizza i locali solo saltuariamente, in occasione delle giornate in cui si svolgono le partite, e che le superfici sono oggetto della più ampia concessione ottenuta dall'unione sportiva, unico soggetto che detiene stabilmente tutti i locali dello stadio, compresi quelli destinati a bar e dei quali risponde nei confronti del Comune.

La decisione
In continuità con un principio già affermato, la Suprema Corte conferma che nella fattispecie manca la legittimazione tributaria passiva del gestore del bar, a prescindere dalla questione relativa alla temporaneità o meno della occupazione. Nella sentenza viene precisato che anche l'esistenza di una convenzione fra le parti (l'unione sportiva e il gestore del bar), che regola i rapporti interni riguardo alla ripartizione degli oneri fiscali, non fa altro che confermare il fatto che del carico tributario risponde nei confronti del Comune (che non è parte della convenzione) solo l'unione sportiva, in qualità di concessionaria e che, pertanto, il Comune non può rivolgersi direttamente al gestore del bar.
É irrilevante quindi la presentazione della denuncia da parte del gestore del bar in ordine alla occupazione temporanea. Questa denuncia dovrebbe piuttosto essere presentata dal concessionario per dichiarare le obiettive condizioni di inutilizzabilità delle superfici su cui si esercita l'attività di bar, in modo tale da trasferire su chi ha concretamente prodotto i rifiuti l'obbligazione tributaria in ragione dell'effettiva disponibilità dell'area.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©