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Riforma dei concorsi pubblici, il Consiglio di Stato «torna» a bocciare lo schema del ministero

Già nel parere interlocutorio erano state evidenziate criticità tali da determinare la rimessione del testo

di Amedeo Di Filippo

La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha reso il parere n. 585/2023 sullo schema di regolamento di modifica del Dpr 487/1994 sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi.

Il metodo
L'articolo 3, comma 6, del Dl 36/2022 ha rinviato a un Dpr l'aggiornamento delle disposizioni del Dpr 487/1994, nel rispetto delle misure introdotte con l'articolo 35-quater inserito al Dlgs 165/2001 e di alcuni criteri, quali la raccolta organica delle disposizioni regolamentari, la semplificazione e il coordinamento delle disposizioni vigenti, l'indicazione espressa delle disposizioni da abrogare. Lo schema di decreto è stato trasmesso il 20 dicembre scorso ed è stato esaminato dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio n. 137/2023, con cui ha evidenziato criticità tali da determinare la rimessione del testo al ministero (Nt+ Enti locali & edilizia del 21 febbraio). Palazzo Vidoni ha integrato l'Air e l'Atn a corredo dello schema e ha modificato l'originaria versione nelle parti contestate, ma non ha inviato un nuovo testo con le modifiche enunciate nella relazione illustrativa.
Quindi, il primo rilievo dei giudici di Palazzo Spada si appunta proprio sulla peculiarità dell'iter seguito dal ministero, che ha sottoposto il testo già oggetto di parere interlocutorio, sebbene corredato da una serie di osservazioni e da nuove Atn e Air senza però aver dato corso a nessuna delle modifiche segnalate. Prendono positivamente atto delle rinnovate attestazioni, ma biasimano il fatto che le integrazioni e gli approfondimenti non sono confluiti in nessuna modifica dello schema di regolamento, né quelle proposte sono idonee a superare parte le criticità rilevate nel parere interlocutorio.

Il merito
Passando all'esame dell'articolato, la sezione snocciola le «importanti criticità di natura sostanziale» mantenute nello schema. La prima riguarda il mancato inserimento del comma che avrebbe dovuto tutelare nel caso di malfunzionamento della piattaforma digitale per la presentazione della domanda di partecipazione, prevedendo una proroga del termine di scadenza corrispondente a quello della durata del malfunzionamento e la possibilità per il candidato di modificare o integrare la domanda, garantendo un servizio di assistenza informatica. La seconda concerne le categorie riservatarie, le cui regole sono modificate dal ministero ma che la sezione non ritiene possano essere contenute in un Dpr, visto che si tratta di norme attributive di status. Nemmeno condidive l'idea che le vecchie regole siano "anacronistiche" e fonte di ingiustificate discriminazioni, in quanto la norma ha previsto la compensazione di "svantaggi" connessi a una "posizione differenziata", peraltro fondata su principi costituzionali. Rileva infine la mancanza anche nella nuova Air di qualsiasi evidenza di tipo statistico idonea a dimensionare l'incidenza delle riserve ritenute anacronistiche e a dimostrare il loro ruolo causale rispetto alle discriminazioni.
Una ulteriore critica viene mossa alla previsione di un titolo di preferenza, in presenza di un differenziale tra i generi superiore al 30%, idoneo a ovviare alle problematiche connesse alla partecipazione femminile al mercato del lavoro e alla qualità dell'attività lavorativa, apparendo sia il fenomeno dell'abbandono del mondo del lavoro per esigenze familiari che quello della scarsa presenza del genere femminile in posizioni apicali non specificamente limitati al pubblico impiego e risultando comunque connessi a momenti e criticità successivi a quello dell'accesso all'impiego.

Prove e monitoraggio
Circa lo svolgimento delle prove orali attraverso modalità digitali che consentano il collegamento da remoto la sezione rammenta la raccomandazione di valutare le molteplici pronunce del giudice amministrativo concernenti i casi di crash di rete o di altre difficoltà telematiche verificatesi nel corso di procedure concorsuali da remoto, quando siano riconducibili a un malfunzionamento della connessione internet o a ragioni tecniche e non a negligenza o a malafede del partecipante. Un "invito" che ritiene funzionale a individuare misure idonee a sterilizzare i rischi di contenzioso attraverso la previsione di presidi idonei di verifica e controllo delle tecnologie digitali, che però il ministero non ha ritenuto di introdurre.
Altra annotazione riguarda le commissioni esaminatrici, le cui regole prevedono da un lato l'applicazione del principio della parità di genere, dall'altro l'individuazione dei componenti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza richiesti. L'ultima si appunta sull'assenza di disposizioni che prevedono forme strutturate di monitoraggio, che la sezione ritiene fondamentali per valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e funzionali anche ad un sistema di correzione "continua" dell'articolato. Attività che il ministero intende eseguire all'esito dell'entrata in vigore e con cadenza periodica in relazione ai diversi step temporali attuativi della riforma, ma che la sezione ritiene in contraddizione con il ruolo fondamentale nell'attività di monitoraggio e controllo che viene attribuito al portale del reclutamento, il cui utilizzo obbligatorio dal 2024 dovrà consentire di censire in modo più preciso il reale bacino di applicazione del provvedimento, oltre che rappresentare un elemento essenziale e decisivo per il successo della riforma stessa.

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