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Antincendio, pronte le istruzioni per la formazione degli addetti e la qualificazione dei docenti

Pubblicato il vademecum predisposto dai Vigili del Fuoco per attuare le disposizioni del nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (Dm 2 settembre 2021)

di Mariagrazia Barletta

A circa sette mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (Dm 2 settembre 2021), si mette in moto la macchina della formazione. Un passaggio indispensabile per rendere operativo il percorso di qualificazione dei docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti antincendio. Un iter, quello di qualificazione, del tutto inedito, dato che il decreto del 2 settembre (in vigore dal 4 ottobre scorso) lo ha introdotto per la prima volta, prevedendo requisiti specifici per coloro che tengono corsi per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

A muovere gli ingranaggi dei nuovi percorsi formativi sono le istruzioni operative che man mano le direzioni regionali dei Vigili del Fuoco stanno pubblicando sui loro siti. Nove delle 19 direzioni regionali e interregionali hanno pubblicato le linee guida per la formazione e la modulistica che permette ai professionisti di chiedere di seguire un corso specifico e agli interessati, quali aziende, associazioni di categoria, enti di formazione, ordini e collegi professionali, di attivare i corsi rivolgendosi ai Vigili del Fuoco. Alcuni ordini professionali hanno aperto delle manifestazioni di interesse per raccogliere le adesioni dei propri iscritti. I corsi sono erogati dalle direzioni centrali (Formazione e Prevenzione e sicurezza tecnica) e dalle direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco. In alcuni casi, come in Campania, l'organizzazione dei corsi è delegata ai Comandi dei Vigili del fuoco di competenza territoriale. Le sedi dei corsi possono essere messe a disposizione da parte dei Comandi oppure degli enti o delle aziende richiedenti.

Le linee guida elaborate dalla direzione centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica entrano nel dettaglio dei nuovi corsi, consigliando un numero di discenti non superiore a 30 per i corsi teorici e a 10 per quelli pratici. Quanto ai professionisti iscritti nelle liste del ministero dell'Interno, l'abilitazione per la parte pratica, viene specificato nelle linee guida, si consegue seguendo il solo modulo 10 (la durata è di 12 ore), al quale sarà limitata anche la prova d'esame. I docenti sono individuati esclusivamente tra il personale dei Vigili del fuoco (dirigenti del ruolo operativo e direttivi con funzioni operative e ispettori antincendio per i primi nove moduli e capi reparto e capi squadra per il modulo 10).

In particolare, al termine del modulo pratico gli aspiranti formatori dovranno imparare a conoscere e a utilizzare gli estintori ed idranti, anche svolgendo delle prove su appositi focolari. Per sostenere le prove pratiche bisogna essere protetti, è l'aspirante formatore a dover portare con sé: casco, visiere o occhiali specifici, guanti da lavoro (conformi almeno alla Uni En 388) e calzature antinfortunistiche. Le linee guida specificano, inoltre, la composizione della commissione d'esame, che deve essere presieduta dal direttore centrale, interregionale o regionale, ed è composta da dirigenti e direttivi e da un capo squadra o capo reparto, nonché da un segretario, tutti appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Superato l'esame finale, si ottiene l'attestato di abilitazione per docenti della parte teorica, pratica o per entrambe, a seconda del percorso formativo seguito. La documentazione che attesta l'abilitazione e il mantenimento della stessa attraverso i corsi di aggiornamento (obbligatori) va ben conservata: i docenti sono obbligati ad esibirla in caso di richieste da parte degli organi di vigilanza. «È in corso di valutazione – si legge nelle linee guida - la predisposizione di una piattaforma informatica che consentirà ai docenti in possesso dei requisiti previsti, a seguito di autenticazione con Spid, di registrare ed aggiornare i propri dati che saranno così a disposizione dell'organo di vigilanza».

L'istanza per l'attivazione dei corsi deve essere accompagnata dalla quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, sulla base delle tariffe previste dal Dm 14 marzo 2012. Le direzioni regionali e interregionali hanno pubblicato anche delle schede di sintesi con le somme da corrispondere. Il costo varia a seconda della sede in cui si svolge il corso. Ad esempio, se la sede è messa a disposizione dai Vigili del Fuoco, per un corso completo di 60 ore (teorico e pratico) ciascun aspirante docente dovrà versare 1.875 euro (1.500 per il modulo B, 875 per quello C e 375 per il modulo 10), cui si aggiungono 58 euro per sostenere l'esame finale. Se, invece, il corso si tiene in una struttura messa a disposizione dall'azienda o dall'ente o dall'ordine professionale richiedente, il costo complessivo di un corso di 60 ore è di 8.820 euro per un gruppo di massimo 10 discenti (10.584 euro per gruppi fino a 20 partecipanti). Queste, almeno, le tariffe (identiche) pubblicate dai comandi di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Variano leggermente quelle previste dalla Campania. Hanno pubblicato la modulistica, ma non informazioni sui costi dei corsi, la direzione del Friuli-Venezia Giulia e quella interregionale di Veneto e Trentino-Alto Adige.

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