Fisco e contabilità

Conti giudiziali, dissesto e predissesto e parificate: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

PARIFICA CONDIZIONI GIUDIZIALI
La parificazione del conto da parte dell'amministrazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto, considerato che l'amministrazione è il primo destinatario dell'obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all'organo dal quale l'agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile, presso la quale il conto va successivamente depositato, previa parificazione del rendiconto, ovvero già munito dell' attestazione di parifica. Tale certificazione di conformità o parifica del conto deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall'agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell' amministrazione.
Sezione giurisdizionale del Veneto - Sentenza n. 200/2022

FORMA CONTI GIUDIZIALI
In materia di conti giudiziali la giurisprudenza della Corte ha adottato un approccio, consolidato e costante, di stampo sostanzialistico, nel senso di ritenere la regolarità di conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi a condizione, tuttavia, che il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione e ne consenta la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l'attività degli agenti contabili. Se il conto deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati, la forma del conto ed i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità. In questo senso, dunque, si può invocare l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che, tuttavia, non è - e non può costituire - un mezzo per derogare o, men che meno, eludere l'indefettibilità non solo dell'obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello), ma, sotto il profilo contenutistico, dell'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione.
Sezione giurisdizionale del Veneto - Sentenza n. 202/2022

PREDISSESTO E DISSESTO
La consolidata giurisprudenza della Corte ha da tempo affermato che le ipotesi tassativamente elencate dall'articolo 243-quater, comma 7, del Tuel, tra le quali rientra quella della mancata presentazione in termini del piano (90 giorni), vanno qualificate come «fattispecie legali tipiche» di condizioni di dissesto, che si aggiungono a quelle già previste dall'articolo 244 del Tuel e comportano l'obbligo della sua dichiarazione. In particolare, la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 5/2018 (Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza» ha precisato che «la Sezione regionale di controllo, accertata la tardiva presentazione del piano, trasmette la relativa deliberazione al Prefetto competente o altro organo previsto dai regimi di autonomia differenziata, che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 149/2011, assegna al Consiglio dell'ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto» (anche la pronuncia n. 10/2022). É stato infatti ritenuto che l'automatismo del passaggio al dissesto per il caso di mancata predisposizione del Piano nei termini perentori da parte dell'ente, sia coerente con il principio del buon andamento, e proporzionato come conseguenza dello stato di squilibrio strutturale, dichiarato dallo stesso comune a giustificazione del ricorso alla procedura di riequilibrio. Trattandosi, infatti, di un ristretto arco temporale, l'ente non può modificare la propria situazione finanziaria e, quindi, correttamente la mancata adozione del piano determina la dichiarazione di dissesto, non essendo stato risolto lo stato di grave squilibrio.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Deliberazione n. 97/2022

RISANAMENTO PARTECIPATE
Nel sistema di regole e principi introdotto dal Dlgs 175/2016 in caso di ‘grave' crisi della società a partecipazione pubblica, riconducibile alla previsione di cui all'articolo 14, comma 5 (perdite per tre esercizi consecutivi) il ripristino del capitale sociale minimo presuppone l'approvazione di un piano di risanamento (ovvero l'adozione del Dpcm previsto dal terzo periodo della stessa disposizione). In ogni caso, l'eventuale ricapitalizzazione ai sensi dell'articolo 2447 del Cc deve attestarsi, di regola, nella misura del minimo legale, salva la sussistenza di particolari ragioni, previste nel piano di risanamento, idonee a giustificare una ricapitalizzazione di maggiore entità, fermo restando, in ogni caso, l'onere di motivare analiticamente l'operazione.
Sezione regionale di controllo del Lazio - Parere n. 76/2022

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