Amministratori

Il Consiglio di Stato richiama la Regione al «buon governo ambientale» dei propri beni

L'ente proprietario di aree oggetto di abbandono di rifiuti deve adottare le misure necessarie

di Pietro Verna

Rientra tra i compiti di presidio e buon governo del territorio il dovere dell'ente pubblico proprietario di aree oggetto di abbandono di rifiuti ad adottare le misure necessarie per eliminare la possibilità di accesso specialmente «quando si tratti di realtà locali (come la «Terra dei fuochi») caratterizzate dalla perduranza di situazioni emergenziali, dall' assenza diffusa di senso civico delle cittadinanze, da una diffusa omertà e dalla presenza di organizzazioni criminali proprio nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti». Ciò alla luce dell'articolo 3 -ter del Dlgs 152/2006 (la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private) e del principio affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui «la qualità di soggetto pubblico implica che l'amministrazione debba dare esempio del rispetto della legalità» (sentenza 19 giugno 2001, Zwiewrzynsi c. Polonia, § 73).
In questi termini il Consiglio di Stato ha annullato, con la sentenza n. 3015/2021, la pronuncia con cui il Tar Campania aveva accolto il ricorso proposto contro l'ordinanza con la quale un sindaco aveva intimato alla Regione Campania di installare su un terreno di sua proprietà, diventato discarica di rifiuti, «cartelli e mezzi preclusivi all'accesso, anche simbolici, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali che valgano a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso».

L'articolo 192, comma 3, del Dlgs 156 del 2006 stabilisce che: (i) chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti deve procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa; (ii) il sindaco dispone «con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati».

Il Consiglio di Stato ha confermato il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui:
• il proprietario del fondo risponde della violazione del divieto di abbandono di rifiuti «anche nel caso di mancanza degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi» ( Cassazione a Sezioni unite, sentenza n.4472/2009 relativa a una ordinanza adottata nei confronti di un consorzio di bonifica per provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti depositati lungo un fiume). Motivo per quale la condotta illecita di abbandono da parte di terzi non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità di chi abbia la disponibilità sull'area (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 7657/2020);
• la Regione – come qualsiasi altro proprietario – «deve rispettare le leggi a tutela dell'ambiente. [Le] pubbliche autorità possono concretamente esigere ed ottenere il rispetto della legalità, solo quando esse stesse ne danno l'esempio applicando le leggi quando ne sono destinatarie» (Consiglio di Stato, Sezione , IV, sentenza n. 3786/2014 relativa a un contenzioso analogo insorto tra la Regione Campania e un Comune a seguito di una ordinanza di sgombero di rifiuti da una strada regionale).

Orientamento che il Consiglio di Stato ha ribadito con la sentenza n. 8054/2020: «La disponibilità dei beni da parte di soggetti pubblici, tanto più se esercitino un pubblico servizio verso una moltitudine di cittadini, consente di ritenere esigibili e non sproporzionate tutte le iniziative [necessarie] ad impedire o, quantomeno a limitare, gli illeciti sversamenti di rifiuti da parte di terzi». Sentenza che ha rigettato l'appello proposto da una società pubblica, totalmente partecipata dalla Regione Campania, avverso la pronuncia di primo grado con cui era stato respinto il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Comune aveva ingiunto all'appellante di rimuovere e smaltire i rifiuti, speciali e non, abbandonati da ignoti nelle aree di pertinenza di due stazioni ferroviarie.

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