La sottoscrizione di quote di aumento del capitale sociale dopo l'azzeramento non comporta per l'ente l'acquisto di nuove partecipazioni
di Anna Guiducci
Non si ravvisa l'obbligo di assoggettabilità dell'atto al controllo della Corte dei conti

La sottoscrizione di quote di aumento del capitale sociale deliberato dopo il suo azzeramento non comporta l'acquisto di una "nuova" partecipazione da parte dell'ente e pertanto non si ravvisa l'obbligo di assoggettabilità dell'atto al controllo della Corte dei conti. A ribadire il concetto è la Corte dei conti della Toscana che, nella deliberazione n. 27/2023, torna anche sul raccordo fra le disposizioni civilistiche e la normativa pubblicistica dettata dal testo unico delle società partecipate....
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di Marco Mobili e Gianni Trovati