Il CommentoAmministratori

Partecipate, anche le fusioni sotto esame della Corte dei conti

di Ettore Jorio

Le fusioni, si sa, comportano un impegno notevole a chi vi si approccia, specie se a essere interessate sono istituzioni pubbliche territoriali, sia coinvolte direttamente che indirettamente, allorquando riguardino enti dalle medesime comunque partecipate e a esse comunque riferibili, anche di quelli che compongono il servizio sanitario regionale.

La pregevole analisi del Giudice contabile
Al riguardo, è divenuto più che attuale il porsi un quesito a seguito di un importante complesso decisum, cui sono pervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, con le deliberazioni 19/SSRRCO/QMIG/2022, relatore Centrone (NT+ Enti locali & Edilizia del 25 novembre), e 16/SSRRCO/QMIG/2022, relatori Carra e Centrone (NT+ Enti locali & Edilizia dell'8 novembre), adottate e rispettivamente depositate il 3 e il 23 novembre scorsi. Nel particolare, relativamente alla formulazione del parere, obbligatorio ancorché non vincolante, da rendere preventivamente dalle Sezioni regionali di controllo, a istanza dell'autonomia territoriale regionale interessata, sia in forma diretta che attraverso gli enti partecipati o comunque facenti parte del proprio sistema sociosanitario.

Le definizioni che contano
Un parere che ha per oggetto - per come sottolineato dalla deliberazione 194/2022/PASP (relatore De Rentiis), assunta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti del 17 novembre scorso - «l'atto deliberativo di "costituzione di una società a partecipazione pubblica" (anche nei casi di cui all'art. 17, società miste pubblico-privato) o di "acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite" (eccetto le fattispecie in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative)». In quanto tale riguardante anche gli atti amministrativi attraverso i quali vengono a perfezionarsi fusioni per come rappresentato nell'interrogativo posto dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana (delibera n. 196/2022/QMIC del 4 novembre 2022, relatore Peta) alle Sezioni Riunite che ha posto alla sua attenzione «Se rientrino nel perimetro applicativo dell'esame rimesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP …… la fusione per incorporazione sia con riguardo alle amministrazioni socie della società incorporante sia con riguardo a quelle delle società incorporate».
Una fattispecie partecipativa riguardante entrambi i ruoli istituzionali, di incorporante e incorporato, nel caso di fusioni per incorporazioni (si presume, anche per unione!) di società partecipate. In quanto tali anche esse preventivamente sottoponibili all'obbligo di invio contestuale alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti. Riconoscendo così al ricorso a esso istituto della fusione l'obbligo di assunzione preventiva del citato parere del magistrato contabile, nonostante l'anzidetto articolo 5 del Tusp non ne facesse menzione espressamente.

Gli effetti della fusione
In proposito, le Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 19/2022, hanno fatto un articolato e apprezzabile ragionamento che porta necessariamente a includere le fusioni, sia proprie che per incorporazioni, tra gli atti che devono essere preventivamente sottoposti al parere della Sezione regionale di controllo corrispondente, tenuto conto della giurisprudenza formatasi dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione civile. Ciò in relazione ai considerevoli effetti sostanziali che la fusione determina, più precisamente di concentrazione in capo all'incorporante, di estinzione dell'incorporata e di successione nei contratti e nelle obbligazioni. Di conseguenza, la fusione per incorporazione impone delle fondamentali modifiche all'assetto (nel caso di specie) societario-aziendale, tanto da determinare sostanziali variazioni di carattere giuridico ed economico, dalle quali conseguono un bilancio aggregativo della incorporante e incorporata e la somma dei rapporti giuridici attivi e passivi, di cui erano titolari entrambi, tanto da produrre «quale esito finale, una reductio ad unitatem dei patrimoni» delle sue singole aziende.

L'ineludibilità della programmazione
A ben vedere l'esauriente riscontro che offre la deliberazione n. 19/2022 delle Sezioni Riunite rappresenta un importante supporto per il corretto percorso delle fusioni, specie per incorporazione, disposte dalla pubblica amministrazione per modificare, incrementare e sfoltire il proprio asset comunque partecipato, lasciando tuttavia pressoché inalterato il valore intrinseco e la funzionalità del loro patrimonio "produttivo" di servizi pubblici e di prestazioni essenziali. Ciò con la naturale conseguenza che tutti gli atti amministrativi che ne dispongano il perfezionamento - prescindendo se attuativi da una legge che ne disponga il ricorso - debbano essere sottoposti alla preventiva analisi della Sezione regionale di controllo competente. Più precisamente, alla sua valutazione, relativamente alla sostenibilità finanziaria e al rispetto della scelta in relazione ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa sottesa.
Una Pa che sia convintamente agente di perfezionare una fusione sarà pertanto tenuta a curare tutte le procedure relative che dovrà rinvenire la sua previsione nei provvedimenti di programmazione, imprescindibilmente redatti in linea con le necessità cui dovere offrire rimedio.