Fisco e contabilità

Agenti contabili, parifica prima del deposito

Una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione

di Marco Rossi

Dopo l'approvazione del rendiconto gli enti devono provvedere al deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili, previo svolgimento dell'attività di parificazione di competenza del responsabile del servizio economico-finanziaria. In assenza di parifica, infatti, i conti sarebbero improcedibili e non potrebbe svolgersi il giudizio di conto davanti alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

La parifica è finalizzata ad attestare la corrispondenza dei movimenti riportati nell'ambito del conto giudiziale con le risultanze contabili dell'amministrazione, in funzione della tipologia di conto.

Tale attività presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall' agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione, confrontando altresì la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento eccetera) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell'ente (reversali d'incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture).

Così procedendo il giudizio di conto si avvale dell'attestazione di un soggetto terzo (rispetto all'agente contabile) che certifica la correttezza di alcune delle movimentazioni riportate, favorendo il controllo di spettanza della magistratura contabile.

A seconda del tipo di agente contabile saranno a evidenza diversi i controlli da svolgere.

Così nel caso di agenti della riscossione (come gli addetti dell'anagrafe e o della polizia locale) rileveranno soprattutto i riversamenti periodicamente effettuati a favore della tesoreria ed il riversamento finale eseguito entro il 31/12 per le eccedenze residuali al termine dell'esercizio. A fronte di tali movimentazioni, infatti, vi sono apposite reversali registrate nella contabilità dell'ente.

Nel caso – invece – della gestione economale le corrispondenze con le scritture contabili hanno riguardo al mandato di anticipazione ed agli eventuali reintegri (mandati a copertura) ma pure al riversamento finale delle disponibilità ancora presenti presso l'economato al termine del periodo amministrativo.

Per quanto concerne i consegnatari (con debito di custodia e non di vigilanza) il riscontro deve avvenire con riferimento alle consistenze che sono riportate nell'ambito dello stato patrimoniale finale e con le movimentazioni in entrata dei beni acquisiti.

In modo simile avviene per i consegnatari dei titoli partecipativi, a maggior ragione in funzione della contabilizzazione, nel modello 22, delle partecipazioni sulla base del metodo del patrimonio netto e non del valore nominale, che dovrebbe corrispondere all'iscrizione nello stato patrimoniale.

Avuto riguardo alla gestione di tesoreria, poi, la parifica dovrebbe vertere sulla corrispondenza tra le movimentazioni riportate e le scritture contabili dell'ente di entrata e di spesa, oltre che sul pieno rispetto della convenzione di tesoreria (ad esempio con riferimento ai tassi di interesse applicati sull'anticipazione eventualmente utilizzata).

Nel caso in cui la parifica non possa essere positivamente rilasciata devono essere evidenziate le criticità riscontrate, nella prospettiva di rappresentare le eventuali non corrispondenze con le risultanze dell'ente, utili ai fini del successivo svolgimento del giudizio di conto da parte della magistratura contabile.

Dopo la parifica deve intervenire la fase di deposito dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio, a cui il responsabile del procedimento individuato deve provvedere mediante il sistema SIRECO. Solo con il deposito avviene la costituzione in giudizio dell'agente contabile, da realizzare entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

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