Fisco e contabilità

Tributi gestiti direttamente dal Comune: no della Corte conti alla transazione fiscale, sì all'accordo di ristrutturazione del debito

L'eventuale accordo di ristrutturazione del debito trova ragione nella convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni

di Andrea Biekar e Susanna Mobili

I crediti tributari degli enti locali possono essere soggetti a forme di rinuncia nei confronti di imprese in procedura, escludendo però l'istituto della transazione fiscale. Secondo la Corte dei Conti dell'Umbria (deliberazione n. 64/2022) i crediti tributari gestiti direttamente da un Comune non possono essere soggetti alla disciplina della transazione fiscale prevista dall'articolo 182-ter Legge Fallimentare. Il tributo gestito direttamente dall'ente Locale è assoggettabile esclusivamente alla disciplina generale del concordato preventivo ex articolo 160 e seguenti. Inoltre il Comune può dare il proprio assenso all'accordo di ristrutturazione del debito avente a oggetto anche crediti tributari (articolo 182-bis del Rd 16 marzo 1942 n. 267). Per argomentare tale tesi, la Sezione regionale di controllo per l'Umbria ricorda che la Corte dei conti per il Piemonte (deliberazione n. 15/PAR/2007) ha ritenuto applicabile la disciplina della transazione fiscale, in quanto derogatoria rispetto al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, per le sole fattispecie tassativamente previste dall'articolo 182-ter del Rd 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali. In particolare, la Sezione del Piemonte ha ritenuto che, «il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali».

L'istituto della transazione fiscale rappresenta una particolare procedura transattiva tra fisco e contribuente che consente a quest'ultimo di poter beneficiare di un pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario. I magistrati contabili specificano che i soli tributi a poter essere assoggettati a tale istituto, sono quelli disciplinati dall'articolo 182-ter Legge Fallimentare, ossia i tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

La Corte dei conti tuttavia apre ad altre forme di accordo tra creditore ed impresa insolvente. Secondo l'articolo 182- bis, «l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore […]».

Per la Corte dei Conti umbra, vi è la possibilità per un Comune di aderire alla domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti, da parte di un imprenditore in stato di crisi, ai sensi del citato articolo 182 bis, in deroga al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria. Per la sezione contabile «Per i tributi locali non amministrati dalle Agenzie fiscali, ma gestiti in proprio dall'Ente locale, la ratio dell'articolo 182 bis è quella di consentire all'imprenditore in crisi di evitare il dissesto irreversibile dell'impresa. Se non si ammettesse la riduzione percentuale dei crediti fiscali, diversi da quelli oggetto di transazione ex art. 182 ter, l'obiettivo sarebbe facilmente disatteso perché il carico tributario da pagare integralmente potrebbe comunque risultare, in molti casi, non sostenibile». Tale argomentazione è condivisa dalla deliberazione n. 40/2021/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana, secondo la quale escludere «la falcidia dei tributi al di fuori dell'istituto della transazione fiscale […] renderebbe i tributi locali più garantiti di quelli erariali nonostante i primi siano assistiti da un privilegio di grado inferiore rispetto a quelli erariali: tale opzione interpretativa determinerebbe infatti la possibilità di transare crediti più garantiti imponendo il soddisfacimento per intero dei crediti assistiti da minori garanzie».

Da sottolineare, infine, come l'eventuale accordo con il debitore per la ristrutturazione dei debiti, secondo l'articolo 182-bis, corrisponda a una attività della Pubblica amministrazione vincolata all'interesse pubblico e che trova espressione nella convenienza dell'accordo, rispetto all'alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni.

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